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Tutela
delle lavoratrici madri nel settore sanità
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA’
SERVIZIO PER LA SALUTE PUBBLICA E DEL
LAVORO
Tutela delle lavoratrici madri nel
settore della sanità
A cura di
M. Peresson
P. Barbina
P. De Michieli
R. Brisotto
F. Pisoni
C. Giuliani
M. Croatto
A. Bulfone
A. Muran
Con la collaborazione di: Direzione del
Lavoro del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Dipartimenti di
Prevenzione della Regione FVG, ISPESL,
Agenzia Regionale della Sanità,
Commissione Pari Opportunità della
Regione FVG.
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
NEL SETTORE DELLA SANITA'
PREMESSA
Lo scopo principale di questo lavoro é
stato quello di fornire al Datore di
Lavoro delle indicazioni in merito agli
obblighi previsti dal Decreto
Legislativo 151/2001 recante “Testo
unico delle disposizioni in materia di
tutela e sostegno della maternità e
paternità” e dalle normative precedenti,
per garantire la tutela della salute e
della sicurezza della donna dall'inizio
della gravidanza al momento del
reinserimento lavorativo.
La normativa vigente impone al datore di
lavoro (D.Lgs.645/98 e Legge 53/00 e
D.Lgs.151/2001) di valutare i rischi
anche in relazione alla gravidanza,
puerperio e all'allattamento e di
identificare luoghi di lavoro “sicuri”
ove permettere alla donna in gravidanza
di continuare a svolgere la sua
attività.
A tale scopo si é voluto proporre
un'analisi più approfondita rispetto
alla semplice constatazione della
presenza di un rischio, per evitare il
completo allontanamento della
lavoratrice dalla sua attività.
La seguente documentazione inoltre potrà
essere utilizzata dalle Aziende come
materiale informativo per le dipendenti.
Le figure più direttamente coinvolte
nella gestione diretta delle procedure
di tutela della donna in gravidanza
sono: Direzione Sanitaria,
Amministrativa, Infermieristica;
Responsabili di Dipartimento e di Unità
Operativa; Servizio di Prevenzione
Protezione; Medico Competente; ad esse
spetterà il compito di adattare le
indicazioni alle singole realtà
aziendali.
QUADRO NORMATIVO
La normativa di tutela del lavoro
femminile è attualmente riunita nel
D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 "Testo Unico
delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma
dell'art.15 della legge 8 marzo 2000".
Tuttavia ci sembrava utile una disamina
delle norme precedenti che, anche se in
parte sostituite dal Testo Unico (i cui
articoli sono citati in neretto), danno
un quadro completo della progressiva
estensione dei campi di applicazione.
Art. 37 della Costituzione: speciale
ed adeguata protezione per la madre e il
bambino.
L. 30/12/71 n. 1204 “Tutela delle
lavoratrici madri” stabilisce il divieto
di licenziamento (art.54 e 56 T.U.); la
lavoratrice non può essere licenziata
dall'inizio del periodo di gestazione
fino al compimento di un anno d'età del
bambino. Il divieto viene meno in caso
di giusta causa (colpa grave della
lavoratrice, ecc.) Il divieto d'impiego
in lavori particolari: lavori pericolosi
faticosi ed insalubri, il trasporto e
sollevamento pesi (art.7 T.U.). Il
divieto è operante per tutta la durata
della gestazione e fino a sette mesi
dopo il parto; astensione obbligatoria
(art.16 T.U.); astensione anticipata
(art.17 T.U.); astensione facoltativa
(art.5 T.U.); periodi di riposo (art.39
e 41 T.U.).
DPR 25/11/76 n. 1026 “ Regolamento di
attuazione della L. 1204/71” (allegato A
T.U.) in cui si riportano i lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri
vietati durante la gravidanza e per
alcuni fino a 7 mesi dopo il parto; tra
questi: i lavori vietati ai fanciulli e
adolescenti elencati nel DPR 432/76 ora
anche ai sensi del D.Lgs.345/99 e 262/00
(tra cui lavori di mattatoio e nei
magazzini frigoriferi); i lavori che
prevedono obbligo di visita medica
periodica ai sensi del DPR 303/56, (ora
anche ai sensi del D.Lgs. 277/91 e D.Lgs
626/94) fino a 7 mesi dopo il parto; i
lavori elencati nella tabella delle
malattie professionali DPR 1124/65 (ora
anche DPR 336/94) fino a 7 mesi dopo il
parto; esposizione a radiazioni
ionizzanti DPR 165/84 (ora D.Lgs 230/95
e 241/00) fino a 7 mesi dopo il parto; i
lavori di manovalanza pesante; su scale
o impalcature mobili e fisse; che
comportano stazione in piedi per più di
meta' dell'orario di lavoro o che
obbligano a una posizione
particolarmente affaticante; macchine
mosse o comandate a pedali con ritmo
frequente; macchine o utensili vibranti
(fino al periodo di astensione
obbligatoria); lavori di assistenza e
cura degli infermi nei reparti di
malattie infettive e mentali fino a 7
mesi dopo il parto; lavori agricoli con
sostanze nocive; monda e trapianto del
riso; lavori a bordo di mezzi di
comunicazione in moto (navi, aerei,
treni, pullman) fino al periodo di
astensione obbligatoria. Inoltre la
lavoratrice può essere allontanata dal
rischio qualora vi sia pericolo di
contagio in periodi di epidemia da
contatti con il pubblico o con
particolari strati di popolazione.
L. 09/12/77 n. 903 “Parità di
trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro” introduce il divieto
di lavoro notturno (art.53 T.U.).
Circolare Ispettorato Medico Centrale
del Lavoro del 05/11/90 (elenco di
lavori considerati pregiudizievoli o
gravosi in relazione all’avanzato stato
di gravidanza). Lavori del personale
medico e paramedico; lavori d’assistenza
in centri per handicappati; lavori a
contatto con bambini e attività
ausiliarie negli asili nido e scuole
materne.
L. 07/08/90 n. 232 (art.9 T.U.)
riguardante la polizia di stato.
Sentenza della Corte Costituzionale n.
58/93 attribuisce alle Regioni, e per
esse alle Aziende Sanitarie, le
competenze in materia di controlli di
carattere sanitario previsti dalla Legge
1204/71.
D.Lgs 09/09/94 n.566 modifica e
aggiorna il sistema sanzionatorio in
materia di tutela delle lavoratrici
madri.
D.Lgs 19/09/94 n. 626 sostituisce
l’art.14 (locali di riposo) DPR 303/56 ,
prevedendo che: “ le donne incinte e le
madri che allattano devono avere la
possibilità di riposarsi in posizione
distesa e in condizioni appropriate”
D.Lgs 17/03/95 n.230 “Attuazione delle
direttive Euratom …. in materia di
radiazioni ionizzanti”. (art.8 T.U.) Si
fa inoltre obbligo alla lavoratrice di
notificare al datore di lavoro il
proprio stato di gestazione non appena
accertato.
D.Lgs 26/05/00 n. 41 art. 69
disposizioni particolari per le
lavoratrici
D.Lgs. 25/11/96 n. 645 concernente “Il
miglioramento della sicurezza e salute
sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo d’allattamento”,
(art.7 T.U.) integra il divieto di
esposizione delle gestanti e delle madri
adottive e affidatarie fino ai 7 mesi di
età del bambino a lavori faticosi,
pericolosi e insalubri con agenti
chimici, fisici e biologici e processi
industriali ritenuti pericolosi (piombo
e derivati, toxoplasma e virus della
rosolia se la lavoratrice non e'
immunizzata, lavori in atmosfera in
sovrapressione e lavori minerari
sotterranei; per esposizione a piombo e
lavori minerari anche nei 7 mesi
successivi al parto). Agli artt.11 e 12
T.U. definisce l'obbligo per il datore
di lavoro di valutare anche i rischi per
la sicurezza e la salute delle
lavoratrici gestanti (che hanno
comunicato il proprio stato), puerpere o
in periodo di allattamento fino a sette
mesi dopo il parto e di adottare le
misure necessarie affinché sia evitata
l'esposizione al rischio, nonché
l'obbligo di informazione delle
lavoratrici e dei rappresentanti per la
sicurezza sui risultati della
valutazione.
I rischi sono indicati nell'allegato C
del T.U.: agenti fisici considerati come
agenti che comportano lesioni al feto o
rischio di distacco della placenta:
vibrazioni, movimentazione manuale dei
carichi, rumore, radiazioni ionizzanti,
radiazioni non ionizzanti,
sollecitazioni termiche, movimenti,
posizioni di lavoro, spostamenti, fatica
mentale e fisica.; agenti biologici
appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 ai sensi
dell'art.75 del D.Lgs. 626/94; agenti
chimici: sostanze etichettate R40
(possibilità di effetti irreversibili)
R45 (può provocare il cancro) R46 (può
provocare alterazioni genetiche
ereditarie) R47 (può provocare
malformazioni congenite); agenti chimici
che figurano nell'allegato VIII del
D.Lgs. 626/94 (idrocarburi policiclici
aromatici di fuliggine, catrame e pece,
polveri di legno duro), mercurio,
medicamenti antimitotici, monossido di
carbonio; agenti chimici pericolosi con
assorbimento cutaneo; i processi
industriali elencati nell'allegato VIII
del D.Lgs. 626/94 (raffinamento del
nichel, fabbricazione alcool
isopropilico); i lavori sotterranei di
carattere minerario. Inoltre l' art. 6
conferma il divieto del lavoro notturno
per tali lavoratrici
D.Lgs 532/99 L. 25/99 “Divieto al
turno notturno in gravidanza e fino al
compimento di un anno di età del
bambino”: non si può obbligare al turno
notturno fino ai tre anni del figlio e
ai 12 anni se genitore unico
affidatario.
L. 08/03/00 n. 53 “Disposizioni per il
sostegno della maternità e paternità….”
benefici anche per le lavoratrici
autonome; fruibilità dei 5 mesi di
astensione obbligatoria anche in caso di
parto prematuro e flessibilità
dell’astensione obbligatoria previa
certificazione del medico specialista
(ginecologo) del SSN e del Medico
Competente (in caso di attività
sottoposte a sorveglianza sanitaria),
che attestino che l’opzione non arreca
pregiudizio alla salute del nascituro e
della gestante (art.20 T.U.).
La tutela prevista dalla legge è rivolta
a tutte le lavoratrici dipendenti,
pubbliche e private, in formazione
lavoro, part-time, socie di cooperative
o di società, le utenti dei servizi di
orientamento e formazione scolastica,
universitaria, professionale, le allieve
di Istituti di formazione e Universitari
nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, attrezzature, agenti chimici,
fisici e biologici.
DEFINIZIONI
Astensione obbligatoria (congedo di
maternità, Capo III artt.16-27): deve
essere concessa nei due mesi che
precedono la data presunta del parto e
nei tre mesi che seguono, anche nel caso
di parto anticipato. Può essere
anticipata a tre mesi nei lavori
gravosi, può essere estesa oltre i
limiti previsti, a giudizio della
Direzione Provinciale del Lavoro, in
caso di lavori pregiudizievoli,
complicanze gestazionali, impossibilità
di cambio mansioni della gestante e
lavori a rischio per l' allattamento.
Può essere posticipata di un mese dalla
data presunta del parto (flessibilità
del congedo di maternità, art.20) a
richiesta della gestante previo parere
del ginecologo e, per lavori soggetti a
sorveglianza sanitaria, anche del medico
competente.
Congedo di paternità(Capo IV artt.28
-31): il padre lavoratore ha diritto di
astenersi dal lavoro per la durata del
congedo di maternità o per la parte
residua in caso di morte o grave
infermità della madre, abbandono,
affidamento esclusivo del bambino al
padre.
Astensione facoltativa (congedo
parentale, Capo V artt.32-38): può
essere ottenuta entro gli otto anni del
bambino, per un periodo complessivo di
sei mesi (anche frazionati) per ciascuno
dei genitori, dopo che siano trascorsi i
tre mesi d'astensione obbligatoria. In
caso di handicap grave fino al terzo
anno di età del bambino.
Controlli prenatali (Capo II
artt.6-15) Le lavoratrici gestanti hanno
diritto a permessi retribuiti per l'
effettuazione di esami prenatali
eseguiti durante l' orario di lavoro.
Congedi per la malattia del figlio
(Capo VII artt.47-52): diritto di
astenersi dal lavoro per entrambi i
genitori alternativamente fino ai 3 anni
del bambino, dai 3 agli 8 anni per 5
giorni all'anno ciascuno.
Riposi e permessi (Capo VI
artt.39-46): nel primo anno di vita del
bambino la lavoratrice ha diritto a due
ore (anche cumulabili) di riposo
giornaliero.
PERCORSI
Sono illustrati negli schemi allegati
(schema 1 e 2)
LA LAVORATRICE
accertato lo stato di gravidanza lo
comunica al Datore di Lavoro (DdL) con
un certificato medico di gravidanza
rilasciato su carta intestata del S.S.N
a firma di un medico di una struttura
pubblica o convenzionata con il S.S.N.
(Allegato 1)
La dipendente esposta a rischio
radiologico ha l'obbligo di trasmettere
immediatamente (risposta positiva al
primo accertamento) la certificazione al
DdL.
IL DATORE DI LAVORO
a) segnala lo stato di gravidanza della
dipendente alla Direzione di
appartenenza e/o al Responsabile di
Unità Operativa/Dipartimento secondo le
procedure adottate da ogni singola
Azienda;
b) informa la lavoratrice e i
rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) sui rischi presenti sul
luogo di lavoro; sulle attività che
devono essere evitate, le precauzioni e
i dispositivi di protezione individuale
(DPI) da utilizzare; sulle procedure
aziendali esistenti a tutela della
salute e della sicurezza della stessa e
del nascituro; sulle norme di tutela di
tipo amministrativo e contrattuale
(astensione anticipata, astensione
obbligatoria, facoltativa, congedi
parentali, rientro al lavoro, ecc.).
Sarà opportuno che le Aziende
predispongano un opuscolo informativo
per le dipendenti;
c) richiede ai Dirigenti o preposti con
la collaborazione del Medico Competente,
del Servizio di Prevenzione e Protezione
(SPP) e degli RLS, una valutazione delle
attività che possono comportare un
rischio per la gravida e il nascituro
per verificare il possibile mantenimento
della lavoratrice presso la stessa UO
con limitazioni o cambio della mansioni,
o predisporre il trasferimento presso
altra struttura (Allegato 2);
d) nell’impossibilità di adibire la
lavoratrice all’interno dell’Azienda in
attività non a rischio lo segnala alla
Direzione Provinciale del Lavoro (DPL)
che puo' disporre, sulla base di
accertamento medico avvalendosi dei
competenti organi del S.S.N.,
l'interdizione dal lavoro per uno o più
periodi (astensione per lavoro a
rischio).
LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO
Nell'Allegato 3 (tabella n.1) sono
sintetizzati i rischi presenti nelle
strutture sanitarie sulla base delle
normative di tutela vigenti, correlati
alle prescrizioni/divieti per le
lavoratrici e ad alcune informazioni
sugli effetti più noti sulla salute
della madre, del feto e del bambino
durante l'allattamento.
Inoltre sono stati identificati i
reparti, i servizi e gli ambulatori
(tabella n.2), le attività con
esposizione a rischio chimico e
ergonomico (tabella n.3) da interdire
alle lavoratrici in gravidanza,
puerperio e allattamento.
Per quanto riguarda il rischio
biologico, data l'importanza che riveste
nell'ambito sanitario, si é graduata
l'entità del rischio delle singole
attività e procedure (tabella n.4 e 5),
per poter definire più precisamente le
attività da cui escludere la donna in
gravidanza, dando contemporaneamente
delle indicazioni al datore di lavoro
sulle procedure che possono essere
svolte senza rischio o con rischio
residuo basso.
Si ricorda che nel documento di
valutazione dei rischi dovranno essere
individuati, attraverso le schede di
sicurezza e le frasi di rischio, gli
agenti chimici pericolosi per la
fertilità e lo sviluppo embrionale (R40,
R45, R46, R49, R60).
In questi casi il medico competente
dovrà valutare le situazioni per cui e'
controindicata l'esposizione del
lavoratore.
Tra queste si segnala: documentata
difficoltà al concepimento per ridotta
fertilità, precedenti aborti spontanei,
morti perinatali, interruzioni di
gravidanza per documentata malformazione
del feto, figli con anomalie su base
genetica o con neoplasie comparse nei
primi anni di vita.
In tutti i casi di esposizione ad altri
fattori che possono rappresentare un
rischio per il concepimento (sostanze
chimiche, movimentazione manuale di
carichi, radiazioni ionizzanti, ….),
vanno intraprese le opportune misure di
prevenzione ed effettuata la formazione
dei dipendenti.
GRAVIDANZA A RISCHIO
Qualora la lavoratrice presenti delle
complicanze durante il periodo di
gravidanza può presentare alla DPL una
domanda di astensione per gravidanza a
rischio corredata da un certificato
rilasciato su carta intestata del
S.S.N., da un ginecologo del S.S.N. o
con esso convenzionato, oppure
convalidato da un medico distrettuale
(Allegato 4).
La DPL può disporre, sulla base di un
accertamento medico, avvalendosi dei
competenti organi del S.S.N.
l'interdizione al lavoro per uno o più
periodi, e ne informa il DdL.
ASTENSIONE DAL LAVORO (Congedo di
maternità)
Se la lavoratrice ha continuato a
svolgere la sua attività e la gravidanza
è proseguita senza complicanze, la
dipendente può chiedere l’astensione dal
lavoro in momenti diversi
• Astensione anticipata che deve essere
richiesta al DPL, entro i tre mesi
antecedenti alla data presunta del
parto, nel caso in cui si svolgano
lavori ritenuti gravosi e/o
pregiudizievoli in relazione
all’avanzato stato di gravidanza.
(Allegato 4).
La DPL può, verificata la presenza delle
condizioni citate, disporre l’astensione
dal lavoro a partire da 3 mesi prima del
parto.
• Astensione obbligatoria Ha una durata
di cinque mesi, che possono essere così
distribuiti:
due mesi prima della data presunta del
parto e tre mesi dopo la data del parto;
un mese prima della data presunta del
parto e quattro mesi dopo il parto
(flessibilità dell'astensione
obbligatoria). Questa opzione può essere
richiesta dalla lavoratrice nel settimo
mese di gravidanza consegnando un
certificato rilasciato dal ginecologo
del S.S.N. o con esso convenzionato. Per
le attività sottoposte a sorveglianza
sanitaria il Medico Competente dovrà
attestare l'assenza di controindicazioni
lavorative.
In caso di attività a rischio per
l'allattamento questo periodo è
prolungato sino a sette mesi dopo il
parto (prolungamento del periodo di
astensione obbligatoria). La donna può
inoltrare la domanda al datore di lavoro
entro il terzo mese di vita del bambino.
Il DdL, in caso di impossibilita' ad
adibire la lavoratrice ad altra mansione
ne informa la DPL.
In caso di parto prematuro i giorni non
goduti di astensione obbligatoria prima
del parto vengono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto.
In caso di parto posticipato i conteggi
di astensione obbligatoria post-partum,
partono dalla data effettiva del parto.
Per quanto riguarda la retribuzione
durante l’astensione obbligatoria si
ricorda che le lavoratrici hanno
diritto, fatto salvo diversa
disposizione contrattuale, ad
un’indennità giornaliera pari all’80 %
della retribuzione. In questo periodo
non vanno godute ferie ed assenze
eventualmente spettanti.
PERMESSI PER ACCERTAMENTI NELLA FASE
PRE-NATALE
La lavoratrice gestante, che ha
informato il DdL consegnando il
certificato medico di gravidanza, ha
diritto a permessi retribuiti per
l'effettuazione di esami prenatali, di
accertamenti clinici, o di visite
specialistiche nel caso in cui debbano
essere eseguiti durante l'orario di
lavoro. Per fruire dei permessi le
lavoratrici presentano apposita
richiesta (Allegato 6) e la
documentazione giustificativa attestante
la data e l'orario degli accertamenti.
PARTO
La lavoratrice deve presentare al DdL un
certificato di nascita entro 30 giorni
dal parto.
ASTENSIONE FACOLTATIVA (Congedo
parentale)
L’astensione facoltativa può iniziare al
termine dell’astensione obbligatoria e
presenta alcune caratteristiche:
• domanda: al DdL durante il periodo di
astensione obbligatoria;
• interessati: può essere richiesta da
entrambi i genitori. I genitori possono
assentarsi dal lavoro anche
contemporaneamente, in particolare il
padre può richiedere l’astensione
facoltativa anche durante l'astensione
l'obbligatoria della madre;
• durata: per ciascuno dei genitori
individualmente il periodo massimo è di
sei mesi, ma se ne usufruiscono ambedue
i genitori il limite massimo del congedo
è di 10 mesi, nel caso sia il padre ad
utilizzare per almeno tre mesi tale
limite è elevato a 11 mesi;
• Limiti temporali: fino a 8 anni di
vita del bambino in modo sia
continuativo che frazionato.
• Unico genitore: il padre o la madre
che sia unico genitore ha diritto di
assentarsi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non superiore
ai 10 mesi.
• In caso di adozione o affidamento
anche internazionale il limite di età
del bambino e’ elevato a 6 anni per la
retribuzione e a 12 anni per il diritto
al congedo parentale, che deve comunque
essere fruito entro i primi 3 anni
dall’ingresso del bambino nella famiglia
adottiva od affidataria.
• prolungamento possibile fino a tre
anni, per genitori con figlio con
handicap in situazione di gravità
accertata;
Il trattamento economico è pari a quanto
previsto dalle norme vigenti. Il D.Lgs.
151/2001 indica un‘indennità pari al 30%
della retribuzione, dovuta fino al terzo
anno di vita del bambino, per un periodo
massimo complessivo tra i genitori di 6
mesi.
A titolo indicativo ricordiamo che
l’attuale CCNL prevede la seguente
retribuzione:
• fino al compimento del 3° anno di vita
del bambino (i primi 30 giorni di
astensione facoltativa sono al 100% i
successivi 150 giorni al 30 % dello
stipendio)
• dal compimento del 3° anno al
compimento dell'8° anno di vita del
bambino (la retribuzione è pari al 30 %
dello stipendio solamente nell'ipotesi
in cui il reddito individuale sia
inferiore a 2.5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione.)
RIENTRO AL LAVORO
La ripresa dell'attività lavorativa può
avvenire in diversi momenti:
• Nei primi sette mesi dopo il parto la
lavoratrice non può essere esposta a
lavori a rischio per il puerperio o
l'allattamento. L'allegato 5 contiene la
modulistica per poter usufruire
dell'astensione dal lavoro fino ai sette
mesi dopo il parto.
• Nei primi 12 mesi dopo il parto la
lavoratrice non può svolgere la propria
attività in turno notturno (dalle ore
24.00 alle ore 6.00).
• Periodi di riposo: durante il 1° anno
di vita del bambino la lavoratrice ha
diritto a due periodi di riposo di un
ora ciascuno. Il riposo è uno solo
quando l'orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore. I periodi di riposo
sono considerati ore lavorative anche
agli effetti della retribuzione e
comportano il diritto della lavoratrice
ad uscire dall'Azienda. In caso di parto
plurimo i periodi di riposo sono
raddoppiati.
• Allattamento oltre al 7° mese: in
questo caso é consigliabile richiedere
una certificazione del pediatra di
libera scelta, rinnovabile
periodicamente, da inviare al Medico
Competente per la formulazione di un
giudizio di idoneità che preveda la non
esposizione ad attività lavorative a
rischio per l' allattamento e che copra
la durata dello stesso . Alla
sospensione la lavoratrice verrà
sottoposta a controllo sanitario per
modificare il giudizio di idoneità.
Al rientro al lavoro dopo la gravidanza,
le lavoratrici e i lavoratori, nel caso
del congedo di paternità, fatto salvo
loro espressa rinuncia, hanno il diritto
di rientrare nella stessa unità
produttiva occupata all’inizio del
periodo di astensione, con le stesse
mansioni o altre equivalenti, e di
rimanervi almeno sino all’età di un anno
del bambino.
Nel caso di adozione o affidamento
queste norme si applicano sino ad un
anno dall’ingresso del bambino nel nuovo
nucleo familiare.
ALTRE DISPOSIZIONI
DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art.54)
Va dall’inizio della gravidanza sino al
compimento dell’età di un anno del
bambino purché non si ricada in uno dei
casi previsti dalla legge (colpa grave,
scadenza dei termini del contratto di
lavoro, fallimento dell’azienda, ….).
MALATTIA DEL BAMBINO (art.47)
Se di età inferiore a 3 anni entrambi i
genitori hanno il diritto di assentarsi
dal lavoro durante le malattie del
bambino, limite elevato a 6 anni nel
caso di adozioni o affidamenti. Dopo il
compimento dell'anno del bambino sono
retribuiti 30 giorni nel corso di ogni
anno/solare.
Se di età compresa tra 3 e 8 anni
entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro
nel limite di 5 giorni lavorativi
all'anno solare per ciascun genitore.
Questo periodo è usufruibile entro i
primi tre anni dall'ingresso in famiglia
e fino all’età di 12 anni del figlio in
caso di adozione o affidamento.
La malattia del bambino deve essere
attestata da certificato rilasciato da
un medico specialista del S.S.N. o con
esso convenzionato. La richiesta di
congedo va accompagnata dalla
dichiarazione che l’altro genitore non
sia in congedo contemporaneo per gli
stessi motivi.
ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO (art. 53)
Il lavoro notturno non deve essere
obbligatoriamente prestato:
• dalla lavoratrice madre di un figlio
di età inferiore ai tre anni o,
alternativamente dal padre convivente;
• dalla lavoratrice o dal lavoratore, se
unici genitori affidatari di un figlio
convivente di età inferiore ai dodici
anni;
• dalla lavoratrice o dal lavoratore che
abbiano a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della Legge 104/92 e
successive modificazioni.
PERIODI DI RIPOSO IN CASO DI FIGLIO CON
HANDICAP GRAVE (art.42)
Nel caso il bambino sia portatore di
handicap grave, in alternativa al
congedo parentale, oltre ai già
descritti periodi di riposo e sino al
compimento del terzo anno di vita, uno
dei due genitori ha diritto ad un
permesso giornaliero retribuito di due
ore di riposo. Successivamente al terzo
anno di vita i genitori possono fruire
dei permessi previsti dall’art. 33 della
legge 104/92.
CONGEDO DI PATERNITA' (art.28)
In caso di morte o grave infermità della
madre; abbandono del bambino da parte
della madre; affidamento esclusivo del
bambino; adozione od affidamento nel
caso in cui il congedo non sia stato
richiesto dalla lavoratrice; il padre,
previa consegna al DdL della
certificazione che attesti quanto
richiesto, ha diritto ad astenersi dal
lavoro per tutta la durata
dell’astensione obbligatoria o per la
parte residua che sarebbe spettata alla
madre.
I trattamenti economici sono quelli
previsti per questo tipo di congedo.
Per quanto attiene i periodi di riposo
il padre ne ha diritto come la madre,
qualora questa non se ne avvalga, o non
sia lavoratrice dipendente.
ADOZIONI E AFFIDAMENTI
(artt.26,27,31,36,37,45,50)
Nel caso di adozione od affidamento di
un bambino la madre può richiedere il
periodo di astensione obbligatoria. Si
precisa che il congedo può essere
richiesto dalla lavoratrice nel caso il
bambino non abbia un età maggiore a sei
anni e deve essere fruito durante i tre
mesi successivi all’effettivo ingresso
del bambino nella famiglia adottiva od
affidataria.
In caso di adozioni e affidamenti
preadottivi internazionali l’astensione
obbligatoria può essere richiesta sino
al compimento della maggiore età.
Inoltre entrambi i genitori hanno anche
diritto a fruire ad un congedo, senza
indennità e retribuzione, di durata
corrispondente al periodo trascorso
all’estero e richiesto dallo Stato in
cui avviene l’adozione. La
certificazione di questo periodo è a
cura dell’Ente che segue la procedura di
adozione.
Per quanto riguarda i periodi di riposo,
la malattia del figlio e la
conservazione del posto al rientro al
lavoro si applicano, anche nel caso di
adozione e/o affidamento, le medesime
disposizioni ricordate negli appositi
paragrafi.
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI RAPPORTI DI LAVORO
LAVORO A TEMPO PARZIALE (art.60)
Nel caso di lavoro a tempo parziale i
genitori beneficiano dei medesimi
diritti per quanto riguarda la durata
dei congedi previsti (periodi di
astensione). Appare utile ricordare che
anche per questi lavoratori vale quanto
previsto in tema di valutazione dei
rischi e provvedimenti ad essa connessi
a tutela della salute e della sicurezza
della lavoratrice e del nascituro.
LAVORI SOCIALMENTE UTILI (art.65)
I periodi di astensione obbligatoria dei
genitori sono dovuti anche ai lavoratori
impegnati nei lavori socialmente utili,
alla madre può essere concessa
l’astensione nel terzo mese prima del
parto per lavori gravosi o
pregiudizievoli. Per questi lavoratori
vale quanto previsto in tema di
valutazione dei rischi e provvedimenti a
questa connessi.
LAVORATRICI LIBERE PROFESSIONISTE
(artt.70-73)
Alle lavoratrici libere professioniste
iscritte ad una cassa di previdenza tra
quelle riportate nella tabella D del
Testo unico (avvocati e procuratori,
assistenza farmacisti, veterinari,
medici, geometri, commercialisti,
ingegneri, ragionieri e periti
commerciali, …..) spetta un’indennità di
maternità per i due mesi antecedenti la
data presunta del parto e i tre mesi
successivi. La domanda va presentata
dalla lavoratrice alla competente cassa
di previdenza e assistenza a partire dal
compimento del sesto mese di gravidanza
ed entro il termine di centottanta
giorni dal parto. La domanda va
corredata da certificato medico
comprovante la data di inizio della
gravidanza e la data (presunta) del
parto, nonché dalla dichiarazione
attestante la propria situazione di
lavoratrice libero professionista.
L’indennità spetta anche nel caso di
adozione o affidamento di un bambino di
età inferiore ai sei anni; la domanda va
presentata alla cassa di previdenza e
assistenza entro centottanta giorni
dall’ingresso del bambino in famiglia.
Nel caso di interruzione, spontanea o
volontaria della gravidanza verificatasi
dopo il terzo mese, è riconosciuta, su
richiesta della lavoratrice,
un’indennità di un mese. La domanda va
presentata entro centottanta giorni
corredata di certificato medico
attestante l’avventa interruzione e il
periodo di gravidanza.
(Allegato 1)
FAC-SIMILE
CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA
(ex art. 14 del D.P.R. 26 novembre 1976
n° 1026)
Si certifica che la signora
___________________________________________________________
nata
a______________________________________________
il ______ / ______ / ____________
residente a
___________________________________________________________
in data odierna è gravida alla
_______________ settimana.
La data presunta del parto è il ______ /
______ / ____________ .
Timbro del S.S.N. e Firma
( Ginecologo di struttura pubblica o
convenzionata con S.S.N.)
Dichiaro di svolgere la mia attività
presso l'Azienda
_____________________________________
nell'Unità Operativa
____________________________________ con
mansioni di (qualifica)
__________________________________
Firma Dipendente
_________________________
(Allegato 2)
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA
COLLOCAZIONE
DELLA LAVORATRICE MADRE
Si certifica che la
Sig.ra__________________________ nata a
_______ il ______/______/______
dipendente della
______________________________con la
qualifica di_____________________
in gravidanza alla
___________settimana di gestazione (data
presunta del parto_____________)
in allattamento (data del
parto___________)
può rimanere in servizio presso la
stessa struttura/reparto/UO di
appartenenza
SI e verrà adibita alle seguenti
attività: NO per i seguenti motivi:
______________________________________
Firma Dirigente Responsabile
______________________________
viene collocata presso la
struttura/reparto/UO:____________________________________
SI e verrà adibita alle seguenti
attività:
_________________________________________________________
Firma Dirigente Responsabile
______________________________
non e' possibile una modifica delle
condizioni di lavoro attraverso un
cambio mansione o struttura/reparto/UO
che tuteli la lavoratrice in gravidanza/
puerperio/ allattamento.
Firma Datore di lavoro
______________________________
(Allegato 3) Tabella n.1
Fattori di rischio, mansioni implicate e
prescrizioni/divieti per le lavoratrici
madri in ambito sanitario
Fattore di rischio Mansione Periodo
tutelato Riferimenti normativi
Prescrizioni Effetti sulla gravidanza e
sul feto/neonato
Radiazioni ionizzanti
(cat. A e B) Personale sanitario e
tecnico classificato radioesposto gruppo
A e B Gestazione
Puerperio
Allattamento in caso di attività con
rischio di contaminazione da R.I. D.Lgs..230/95
art.69
D.Lgs. 241/00
D.Lgs. 151/01 art. 8
D.Lgs. 151/01 all. A e all. C
Divieto di accesso nelle zone
controllate e sorvegliate
Non possono svolgere attività che può
esporre il nascituro a una dose che
eccede 1 millisievert
Non esporre al rischio di contaminazione
donne che allattano Effetti teratogeni,
mutageni, cancerogeni
Radiazioni non ionizzanti
(esclusi i videoterminali) Personale
sanitario e tecnico classificato esposto
a Radiazioni non ionizzanti
Personale addetto alla Radarterapia e
Marconiterapia Gestazione
DM 02.08.91
D.Lgs. 151/01 all. C
Divieto di accesso nelle zone delimitate
Non sufficiente evidenza
Rumore Personale esposto ai sensi del
D.Lgs 277/91
Addetti officine, lavanderia, cucine
Gestazione, puerperio
(fino a 7 mesi dal parto) D.Lgs. 151/01
all. A e all.C
D.Lgs. 345/99
D.lgs 262/00 Divieto di esposizione
media giornaliera superiore a Lep,d
>90dBA
(si sconsiglia l'esposizione superiore a
80dBA) Basso peso alla nascita
Sollecitazioni termiche (stress termico)
Addetti lavanderia
Stiratrici
Addetti alle cucine
Veterinari Gestazione D.Lgs. 151/01 all.
C
Divieto di esposizione a fonti di calore
e a microclima freddo Accentuazione dei
disturbi circolatori/metabolici
fisiologici presenti in gravidanza
Movimentazione manuale dei carichi
(MMC) Personale sanitario (infermieri,
OTA, tecnici , ausiliari socio sanitari)
e personale tecnico economale
(magazzinieri
addetti officine), cinovigili che per
mansione movimentano pazienti e/o
carichi manuali
Gestazione, puerperio
(fino a 7 mesi dal parto) D.Lgs. 626/94
D.Lgs. 151/01 art. 7
D.Lgs. 151/01 all. A e all. C
Divieto di MMC e pazienti
Divieto di azioni di spinta e/o tiro di
barelle Parto prematuro
Basso peso alla nascita
Lesioni a carico del rachide per lassità
legamentosa
Posture incongrue prolungate
Stazione eretta oltre 50% dell'orario
Personale sanitario e personale tecnico
economale
Veterinari Gestazione, puerperio, (fino
a 7 mesi dal parto) D.Lgs. 151/01 all. A
e all. C
Divieto di stazionamento in piedi per
più di metà dell'orario Insufficienza
venosa
Stasi pelvica
Lombalgia
Spostamenti all'interno e all'esterno
Tutto il personale sanitario e tecnico
che svolge la propria attività con
spostamenti di sede Gestazione,
puerperio, (fino a 7 mesi dal parto)
D.Lgs. 151/01 all. C
Divieto a spostamenti ripetuti Rischio
infortunistico
Eccessivo affaticamento
Lavoro notturno Personale sanitario e
tecnico che opera nel turno notturno
(24-06) Gestazione, fino ad 1 anno dal
parto
(su richiesta fino ai 3 anni del bambino
o ai 12 anni per genitore unico) D.Lgs.
151/01 art. 53
D.Lgs. 532/99
L. 25/99
Divieto del turno notturno, anche in
reperibilità Variazioni del ritmo
circadiano
Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri
(elencati nelle normative)
Gestazione, puerperio ed allattamento (
fino a 7 mesi dal parto)
D.Lgs. 151/01 art. 17
D.Lgs. 151/01 all.ti A, B e C
DPR 432/76 art.1e2
DPR 303/56 DPR 1124/65
D.Lgs. 345/99
D.Lgs 262/00 Divieto di adibire a tali
mansioni Valutare il rischio
specifico
Utilizzo di videoterminale
Addetti ad attività amministrative
Gestazione Decreto Ministero del Lavoro
2 ottobre 2000 Modifica delle condizioni
e dell'orario di lavoro Disturbi dorso
lombari
Anestetici volatili
Personale sanitario e tecnico addetto
alle sale operatorie Gestazione
Allattamento
DPR 303/56 Divieto di esposizione Basso
peso alla nascita
Effetti sulla fertilità
Antiblastici Personale sanitario e
tecnico addetto alla preparazione
somministrazione e smaltimento di
antiblastici in reparti, ambulatori ,
farmacia Gestazione
Allattamento D.Lgs. 151/01 all. C
Provvedimento 5.8.99 della Conferenza
Stato-Regioni Divieto di manipolazione
Effetti sulla fertilità
Aumento abortività
Formaldeide e derivati
(formalina)
Personale sanitario e tecnico di
anatomia patologica, di Laboratorio,
SS.OO., e servizi con uso di formalina
Gestazione
Allattamento
D.Lgs. 151/01 all. C
DPR 303/56 Divieto di utilizzo di
formaldeide Basso peso alla nascita
Limitati studi sugli effetti
riproduttivi
Glutaraldeide Personale sanitario di
assistenza e tecnico di endoscopia,
SS.OO., e servizi con uso di
glutaraldeide Gestazione
Allattamento
D.Lgs. 151/01 all. C
DPR 303/56 Divieto di utilizzo di
glutaraldeide Passaggio nel latte
materno
Solventi Personale tecnico di
laboratorio
addetti alla manutenzione Gestazione
Allattamento D.Lgs. 151/01 all. A e C
DPR 303/56 Divieto di esposizione
diretta e indiretta a solventi Tossicità
per il feto
Passaggio nel latte materno
Sostanze etichettate
R 40, R 45, R 46, R 47, R 49 Tecnici di
Laboratorio
Addetti alla manutenzione Gestazione
D.Lgs. 151/01 all. C
D.Lgs. 626/94 Titolo VII Divieto di
utilizzo dei kit di laboratorio
contenenti tali sostanze R 40 = può
causare danni irreversibili
R 45 = può essere cancerogeno
R 46 = può provocare alterazioni
genetiche ereditarie
R47 = può provocare malformazioni
genetiche
R 49 = può provocare il cancro per
inalazione
Sostanze etichettate
R 61, R 63, R 64, R 49 Tecnici di
Laboratorio
Addetti alla manutenzione Gestazione,
puerperio ed allattamento per le
sostanze etichettate R 64
D.Lgs. 626/94 Titolo VII
Divieto di utilizzo dei kit di
laboratorio contenenti tali sostanze R
61 = può danneggiare i bambini non
ancora nati
R 63 = possibile rischio per i bambini
non ancora nati
R64 = possibile rischio per bambini
allattati al seno
R 49 = può provocare il cancro per
inalazione
Sostanze etichettate
R 39, R 42, R 43, R 48 Tecnici di
Laboratorio
Addetti alla manutenzione/pulizie
Gestazione, puerperio
D.Lgs. 151/01 all. A D.Lgs. 262/00
Divieto di utilizzo R 39= pericolo di
effetti irreversibili molto gravi
R 42= puo' provocare sensibilizzazione
per inalazione
R 43= puo' provocare sensibilizzazione
per contatto con la pelle
R 48 = pericolo di gravi danni alla
salute in caso di esposizione prolungata
Sostanze etichettate
R 60, R 62 R 60 = puo' ridurre la
fertilita'
R 62 = possibile rischio di ridotta
fertilita' Valutazione dell'esposizione
N.B. Verificare l'eventuale utilizzo di
disinfettanti a base di mercurio e
derivati (mercurocromo, ecc.) e di
ossido di etilene (centrale di
sterilizzazione).
Lavori di assistenza e cura (e pericolo
di contagio specie in periodi di
epidemia) Personale sanitario e tecnico
di:
malattie infettive
psichiatria
sanatori Gestazione, fino a 7 mesi dal
parto D.Lgs. 151/01 all.ti A e C Divieto
di assistenza diretta
Rischio infettivo per madre e feto o
danno al feto derivante dalla terapia
Agenti biologici
(gruppi 2- 3- 4) Personale sanitario di
assistenza
Personale sanitario e tecnico di
laboratorio
Veterinari e cinovigili Gestazione
D.Lgs. 626/94 art. 75
D.Lgs. 151/01 all. C (*) Divieto di
compiti con rischio di esposizione ad
agenti biologici in base ai meccanismi
di trasmissione.
(*) A meno che sussista la prova che la
lavoratrice sia sufficientemente
protetta contro questi agenti dal suo
stato di immunizzazione
MALATTIA I° Trimestre
II° Trimestre III° Trimestre EFFETTI SUL
FETO/NEONATO
Rosolia Settimane
1-4=50%
4-8=25%
8-12=20% Settimane
12_16=50%
16-24=5-10% 1%
Microcefalia- Malformazioni oculari-
Sordità- Cardiopatia- Anomalie
scheletriche, ematologiche- Ittero-
Epatosplenomegalia - Meningoencefalite_-
Ritardo psicomotorio
Se anticorpi negativi, opportuna
vaccinazione almeno 6 mesi prima del
concepimento
Virus dell' influenza + Aumento del
rischio di complicanze ( la vaccinazione
puo' essere eseguita anche in
gravidanza)
Citomegalovirus + Idrocefalia -
Microcefalia- Atrofia ottica
-Corioretinite- Calcificazioni
intracraniche - Epatosplenomegalia -
Meningoencefalite_- Ritardo psicomotorio
Herpes Virus tipo II + al parto
Ittero- Epatosplenomegalia-
Trombocitopenia -Anemia Emolitica-
Compromissione SNC- Lesione vascolari
della cute e mucose
Varicella + Corioretinite- Lesioni
cutanee- Malformazioni facciali e degli
arti.
Parotite + Fibroelastosi endocardica
Sifilide + Sifilide congenita
Toxoplasmosi +20% +30% +50% Idrocefalia
- Microcefalia- Microftalmia
-Corioretinite- Calcificazioni cerebrali
- Epatosplenomegalia- Linfoadenopatia-
Ittero- Convulsioni
Epatite B / Epatite C + + + Malattia
congenita o al passaggio nel canale del
parto
HIV + + + Malattia congenita o al
passaggio nel canale del parto
Tabella n. 2 Reparti e servizi da
interdire alla lavoratrice in
gravidanza, puerpuerio e allattamento
REPARTI/SERVIZI
RISCHI PREVALENTI
Biologico Infortunio per contatto con
pazienti Ergonomico m.m.c
Posturale Chimico R.I.
Psichiatria e SER.T
Sale operatorie e di diagnostica
invasiva ed endoscopica
Unità di terapia intensiva
Reparti di oncologia, ematologia
Ambulatorio di odontostomatologia
Pronto Soccorso e 118
Anatomia Patologica (sala autoptica e
laboratorio)
Reparto Infettivi
Emodialisi
Laboratorio d’Analisi (settori di
Microbiologia e Virologia)
Radiologia Medicina Nucleare
Radioterapia
Emodinamica
Reparti e ambulatori Pediatrici
Assistenza domiciliare
Riabilitazione
Sanita' animale e degli alimenti di
origine animale (veterinari/cinovigili)
Zoonosi Infortunio per contatto con
animali
Tabella n.3 Attività e procedure a
rischio ergonomico e chimico da
interdire alla lavoratrice in
gravidanza, puerpuerio e allattamento
A RISCHIO ERGONOMICO A RISCHIO CHIMICO
- Assistenza diretta al paziente non
autosufficiente o parzialmente
autosufficiente in tutti i reparti
igiene del paziente
movimentazione del paziente
- Trasporto di pazienti
barella o letto
carrozzina
- Assistenza a domicilio
- Fisioterapia
- Pulizie ambientali
- Trasporti
materiali vari economali
rifiuti
- Lavaggio, disinfezione,
sterilizzazione di strumenti
endoscopia
ambulatori chirurgici
sala operatoria
- Antiblastici
preparazione e somministrazione
pulizia di cappe o pulizia di ambienti
- Preparazioni di anatomia patologica
citologia istologia
colorazione e preparazione di vetrini
prelievi in sala autoptica
(formaldeide)
- Analisi di laboratorio
analisi estemporanee
colorazioni
preparazioni terreni di coltura
- Disinfezione e disinfestazione
ambientali
Tabella n. 4 Attività e procedure a
rischio di esposizione biologica
A RISCHIO ELEVATO A RISCHIO MODERATO
La dipendente deve essere esclusa
dall’esecuzione delle seguenti procedure
o attività
La dipendente deve essere esclusa
dall’esecuzione delle seguenti procedure
o attività se non vengono seguite le
Precauzioni Universali e le Precauzioni
Specifiche o non siano a disposizione
idonei Dispositivi di protezione
individuale e collettiva
- incannulamento di vie arteriose
- incannulamento di vie venose centrali
- esecuzione di prelievi arteriosi
- angiografia
- riscontri autoptici
- interventi chirurgici in sala
operatoria
- assistenza in sala parto
- assistenza in ambulatori dentistici
- assistenza in Pronto Soccorso e 118
- endoscopie, aspirazioni endobronchiali,
intubazioni naso oro tracheali,
tracheostomie, cambio di cannule
tracheostomiche, punture esplorative ed
evacuative
- prelievi o iniezioni endovenose
- incannulamento di vie venose
periferiche
- lavaggio strumenti
- svuotamento di contenitori contenenti
liquidi organici
- medicazioni di ferite chirurgiche,
ulcere da decubito, ecc.
- esecuzione di esami di Laboratorio
(esclusi i settori di Microbiologia e
Virologia)
Tabella n. 5 Attività e procedure non a
rischio biologico o con rischio residuo
basso: si ricorda che deve essere
valutato lo stato vaccinale della
gravida, in particolare per la rosolia,
inoltre l’attività di assistenza dovrà
necessariamente essere rivolta a
pazienti collaboranti o quantomeno che
non possano impedire una corretta
esecuzione delle procedure. Inoltre la
lavoratrice va comunque collocata
altrove quando sono in atto episodi
epidemici con la possibilità di contagio
per via aerea.
Attività di reparto di degenza e di day
hospital
• coadiuvare il/la caposala nella
gestione burocratico/amministrativa del
reparto stesso (ad es.: provvedere alla
fornitura dei materiali e loro gestione;
ecc.)
• coadiuvare nella gestione
burocratico/amministrativa del paziente
(registrazione dei dati del paziente
sulla cartella clinica, richiesta di
esami: laboratorio, radiologia, ecc.)
• accoglimento pazienti
• esecuzione di procedure sanitarie di
assistenza non invasive (esecuzione ECG,
uso di termometro, di sfingomanometro,
terapia orale, ecc.)
• prelievi venosi e fleboclisi con
utilizzo di guanti e occhiali o visiera
di protezione e di presidi
antinfortunistici (ago da prelievo con
sistema di protezione intrinseca
dell’ago; sistema vacutainer con sistema
di sicurezza per l'espulsione dell’ago;
ago butterfly con sistema di protezione
dell’ago, etc.) su pazienti collaboranti
• terapie iniettive con siringhe di
sicurezza su pazienti collaboranti
• medicazioni, inserimento cateteri
vescicali con utilizzo dei DPI su
pazienti collaboranti
• distribuzione dei pasti ai pazienti
• rifacimento di letti vuoti o di
pazienti autosufficienti e collaboranti
• ripristino e pulizia comodini
• riordino biancheria pulita
• ritiro cartelle cliniche e referti di
esami
• consegne e richieste per la Farmacia,
ritiro farmaci (esclusi antiblastici)
Attività ambulatoriale e distrettuale
• gestione burocratico/amministrativa
dell’utente (registrazione dei dati,
richiesta di esami ecc.)
• possibile assistenza al medico
specialista con utilizzo dei DPI ad
esclusione degli ambulatori pediatrici e
vaccinazioni.
• esecuzione di procedure sanitarie non
invasive (ECG, uso termometro,
sfingomanometro, ecc.)
• prelievi venosi e fleboclisi con
| | | | |