ART. 1
- Campo di applicazione
1. Il
presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori durante il
lavoro, in tutti i settori di attività
privati o pubblici.
2. Nei
riguardi delle Forze Armate e di Polizia e
dei servizi di protezione civile, le norme
del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato e delle
attribuzioni loro proprie, individuate con
decreto del Ministro competente di
concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della
funzione pubblica.
3. Nei
riguardi dei lavoratori di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei
lavoratori con rapporto contrattuale
privato di portierato, le norme del
presente decreto si applicano nei casi
espressamente previsti.
4. Le
disposizioni di cui al presente decreto si
applicano nelle regioni a statuto speciale
e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e relative norme di attuazione.
ART. 2 - Definizioni
1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a)
lavoratore: persona che presta il proprio
lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari, con rapporto di
lavoro subordinato anche speciale. Sono
equiparati i soci lavoratori di
cooperative o di società, anche di fatto,
e gli utenti dei servizi di orientamento o
di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di
lavoro per agevolare o per perfezionare le
loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di
istruzione ed universitari, e i
partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici;
b) datore
di lavoro: qualsiasi persona fisica o
giuridica o soggetto pubblico che è
titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore e abbia la responsabilità
dell'impresa ovvero dello stabilimento;
c)
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi: insieme delle persone, sistemi e
mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico
competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1)
specializzazione in medicina del lavoro o
in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale
o specializzazione equipollente;
2) docenza
o libera docenza in medicina del lavoro o
in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale
o in igiene industriale o in fisiologia ed
igiene del lavoro;
3)
autorizzazione di cui all'art. 55 del
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
e)
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: persona designata dal datore
di lavoro in possesso di attitudini e
capacità adeguate;
f)
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza: persona, ovvero persone, elette
o designate per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della
salute e sicurezza durante il lavoro;
g)
prevenzione: il complesso delle
disposizioni o misure adottate o previste
in tutte le fasi dell'attività lavorativa
per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h) agente:
l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute.
ART. 3 -Misure generali di tutela
1. Le
misure generali per la protezione della
salute e per la sicurezza dei lavoratori
sono:
a)
valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza;
b)
eliminazione dei rischi in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo;
c)
riduzione dei rischi alla fonte;
d)
programmazione della prevenzione mirando
ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei
fattori dell'ambiente di lavoro;
e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con
ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f)
rispetto dei principi ergonomici nella
concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e
produzione, anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo;
g)
priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
h)
limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
i)
utilizzo limitato degli agenti chimici,
fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l)
controllo sanitario dei lavoratori in
funzione dei rischi specifici;
m)
allontanamento del lavoratore
dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti alla sua persona;
n) misure
igieniche;
o) misure
di protezione collettiva ed individuale;
p) misure
di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave ed immediato;
q) uso di
segnali di avvertimento e di sicurezza;
r)
regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
s)
informazione, formazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori ovvero dei
loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro;
t)
istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le
misure relative alla sicurezza, all'igiene
ed alla salute durante il lavoro non
devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
ART. 4 - Obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto
1. Il
datore di lavoro è tenuto all'osservanza
delle misure generali di tutela previste
dall'art. 3 e, in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, deve valutare,
nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti i gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari.
2.
All'esito della valutazione di cui al
comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente:
a) una
relazione sulla valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute durante il
lavoro, nella quale sono specificati i
criteri adottati per la valutazione
stessa;
b)
l'individuazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate in
conseguenza della valutazione di cui alla
lettera a), nonché delle attrezzature di
protezione utilizzate;
c) il
programma di attuazione delle misure di
cui alla lettera b).
3. Il
documento è custodito presso l'azienda
ovvero unità produttiva.
4. Il
datore di lavoro designa gli addetti al
servizio di prevenzione e protezione ed il
relativo responsabile o incarica persone o
servizi esterni all'azienda, e nomina, nei
casi previsti dall'art. 16, il medico
competente.
5. Il
datore di lavoro, il dirigente e il
preposto che esercitano, dirigono o
sovraintendono le attività indicate
all'art. 1, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, adottano le
misure necessarie per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ed in particolare:
a)
designano i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato e di pronto soccorso;
b)
aggiornano le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini
della salute e della sicurezza del lavoro,
ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione e della
protezione;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori
tengono conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;
d)
forniscono ai lavoratori i necessari ed
idonei mezzi di protezione;
e)
prendono le misure appropriate affinché
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e
specifico;
f)
richiedono l'osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme e delle
disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di uso dei mezzi di protezione
collettivi ed individuali messi a loro
disposizione;
g)
richiedono l'osservanza da parte del
medico competente degli obblighi previsti
dal presente decreto, informandolo sui
processi e sui rischi connessi
all'attività produttiva;
h)
adottano le misure per il controllo per le
situazioni di rischio in caso di emergenza
e danno istruzioni affinché i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i)
informano il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave ed immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
l) si
astengono, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato;
m)
permettono ai lavoratori di verificare,
mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute;
n)
prendono appropriati provvedimenti per
evitare che le misure tecniche adottate
possono causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
o) tengono
un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro
che comportano un'assenza dal lavoro
superiore a tre giorni, compreso quello
dell'evento. Nel registro sono annotati il
nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e
le circostanze dell'infortunio, nonché la
data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro sul luogo di lavoro è tenuto
conformemente al modello approvato con
decreto del
Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 394 del
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, ed è conservato sul
luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza;
p)
consultano il rappresentante per la
sicurezza nei casi previsti dall'articolo
19, comma 1, lettere b), c) e d);
q)
adottano le misure necessarie ai fini
della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonché
per il caso di pericolo grave ed
immediato. Tali misure devono essere
adeguate alla natura dell'attività, alle
dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone
presenti.
6. Il
datore di lavoro effettua la valutazione
di cui al comma 1 ed elabora il documento
di cui al comma 2 in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e con il medico competente,
previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7. La
valutazione di cui al comma 1 ed il
documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini
della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
8. Al
momento della risoluzione del rapporto di
lavoro, il datore di lavoro consegna al
lavoratore copia della cartella sanitaria
e di rischio.
9. Per le
piccole e medie aziende, con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e
dellartigianato e della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del lavoro, in relazione alla natura
dell'attività e alle dimensioni
dell'azienda, ad eccezione delle attività
industriali di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica del 17
maggio 1988, n. 175, delle centrali
termoelettriche, degli impianti e
laboratori nucleari, delle aziende
estrattive e altre attività minerarie,
delle aziende per la fabbricazione e il
deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, sono definiti:
a)
procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente
articolo;
b) i casi,
relativi ad ipotesi di scarsa
pericolosità, nei quali è possibile lo
svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione oltre i limiti di
addetti di cui all'allegato I;
c) i casi
in cui è possibile la riduzione ad una
sola volta all'anno della visita, di cui
all'art. 17, lettera h), degli ambienti di
lavoro da parte del medico competente,
ferma restando l'obbligatorietà di visite
ulteriori, allorché si modificano le
situazioni di rischio.
10. Il
decreto di cui al comma 9 deve essere
emanato entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
ART. 5 - Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun
lavoratore deve prendersi cura della
propria sicurezza e della propria salute e
di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere
gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore
di lavoro.
2. In
particolare i lavoratori:
a)
osservano le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
b)
utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze
e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e le altre attrezzature di
lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c)
utilizzano in modo appropriato i
dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
d)
segnalano immediatamente al datore di
lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui
alle lettere b) e c), nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
e) non
rimuovono o modificano senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo;
f) non
compiono di propria iniziativa operazioni
o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si
sottopongono ai controlli sanita-
ri
previsti nei loro confronti;
h)
contribuiscono, insieme al datore di
lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi
imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
ART. 6 - Obblighi dei progettisti,
dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori
1. I
progettisti dei luoghi o posti di lavoro e
degli impianti rispettano i principi
generali di prevenzione in materia di
sicurezza e di salute al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono
macchine nonché dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti nella legislazione
vigente.
2. Sono
vietati la vendita, il noleggio, la
concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine, attrezzature di
lavoro e di impianti non rispondenti alla
legislazione vigente.
3. Gli
installatori e montatori di impianti,
macchine o altri mezzi tecnici devono
attenersi alle norme di sicurezza e di
igiene del lavoro, nonché alle istruzioni
fornite dai rispettivi fabbricanti dei
macchinari e degli altri mezzi tecnici per
la parte di loro competenza.
ART. 7 - Contratto di appalto o
contratto d'opera
1. Il
datore di lavoro, in caso di affidamento
dei lavori all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a)
verifica, anche attraverso l'iscrizione
alla camera di commercio, industria e
artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto
o contratto d'opera;
b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività;
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di
lavoro:
a)
cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
b)
coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
3. Il
datore di lavoro promuove il coordinamento
di cui al comma 2, lettera b). Tale
obbligo non si estende ai rischi specifici
propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
ART. 8 - Servizio di prevenzione e
protezione
1. Salvo
quanto previsto dall'art. 10, il datore di
lavoro organizza all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, il servizio
di prevenzione e protezione, o incarica
persone o servizi esterni all'azienda,
secondo le regole di cui al presente
articolo.
2. Il
datore di lavoro designa all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
una o più persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui
all'articolo 9, tra cui il responsabile
del servizio in possesso di attitudini e
capacità adeguate, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
3. I
dipendenti di cui al comma 2 devono essere
in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e
di tempo adeguati per lo svolgimento dei
compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa dell'attività
svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
4. Il
datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione e
protezione.
5.
L'organizzazione del servizio di
prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle
aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175;
b) nelle
centrali termoelettriche;
c) negli
impianti e laboratori nucleari;
d) nelle
aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
e) nelle
aziende industriali con oltre 200
lavoratori dipendenti;
f) nelle
industrie estrattive con oltre 50
lavoratori dipendenti.
6. Se la
capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
sono insufficienti, il datore di lavoro
può far ricorso a persone o servizi
esterni all'azienda, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
7. Il
servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell'azienda, ovvero unità
produttiva, a favore della quale è
chiamato a prestare la propria opera,
anche con riferimento al numero degli
operatori.
8. Il
responsabile del servizio esterno deve
possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con decreto di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità
e procedure, per la certificazione dei
servizi, nonché il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7.
10.
Qualora il datore di lavoro ricorra a
persone o servizi esterni egli non è per
questo liberato dalla propria
responsabilità in materia.
11. Il
datore di lavoro comunica all'ispettorato
del lavoro e alle unità sanitarie locali
territorialmente competenti il nominativo
della persona designata come responsabile
del servizio di prevenzione e protezione
interno ovvero esterno all'azienda. Tale
comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con
riferimento alle persone designate:
a) i
compiti svolti in materia di prevenzione e
protezione;
b) il
periodo nel quale tali compiti sono stati
svolti;
c) il
curriculum professionale.
ART. 9 - Compiti del servizio di
prevenzione e protezione
1. Il
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi professionali provvede:
a)
all'individuazione dei fattori di rischio,
alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad
elaborare, per quanto di competenza, le
misure preventive e protettive e i sistemi
di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i
sistemi di controllo di tali misure;
c) ad
elaborare le procedure di sicurezza per le
varie attività aziendali;
d) a
proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori;
e) a
partecipare alle consultazioni in materia
di tutela della salute e di sicurezza di
cui all'art. 11;
f) a
fornire ai lavoratori le informazioni di
cui all'art. 21.
2. Il
datore di lavoro fornisce ai servizi di
prevenzione e protezione informazioni in
merito a:
a) la
natura dei rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la
programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la
descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati
del registro degli infortuni e delle
malattie professionali;
e) le
prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I
componenti del servizio di prevenzione e
protezione e i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio
delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il
servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
ART. 10 - Svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
1. Il
datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi nonché
di prevenzione incendi e di evacuazione,
nei casi previsti nell'allegato I, dandone
preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi.
Esso può avvalersi della facoltà di cui
all'art. 8, comma 4.
2. Il
datore di lavoro che intende svolgere i
compiti di cui al comma 1, deve
frequentare apposito corso di formazione
in materia di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro, promosso anche dalle
associazioni dei datori di lavoro e
trasmettere all'organo di vigilanza
competente per territorio:
a) una
dichiarazione attestante la capacità di
svolgimento dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi;
b) il
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
c) una
relazione sull'andamento degli infortuni e
delle malattie professionali della propria
azienda elaborata in base ai dati degli
ultimi tre anni del registro infortuni o,
in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione
vigente;
d)
l'attestazione di frequenza del corso di
formazione in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro.
ART. 11 - Riunione periodica di
prevenzione e protezione dai rischi
1. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, che
occupano più di 15 dipendenti, il datore
di lavoro, direttamente o tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno
una riunione cui partecipano:
a) il
datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c) il
medico competente ove previsto;
d) il
rappresentante per la sicurezza.
2. Nel
corso della riunione il datore di lavoro
sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il
documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b)
l'idoneità dei mezzi di protezione
individuale;
c) i
programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute.
3. La
riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute
dei lavoratori.
4. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, che
occupano fino a 15 dipendenti, nelle
ipotesi di cui al comma 3, il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza può chiedere la convocazione di
di una apposita riunione.
5. il
datore di lavoro, anche tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, provvede alla redazione del
verbale della riunione che è tenuto a
disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
ART. 12 - Disposizioni generali
1. Ai fini
degli adempimenti di cui all'art. 4, comma
5, lett. q), il datore di lavoro:
a)
organizza i necessari rapporti con i
servizi pubblici competenti in materia di
pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza,
b) designa
i lavoratori incaricati di attuare le
misure di pronto soccorso, salvataggio,
prevenzione incendi, lotta antincendi e
gestione dell'emergenza;
c) informa
tutti i lavoratori che possono essere
esposti ad un pericolo grave ed immediato
circa le misure predisposte ed i
comportamenti da adottare;
d)
programma gli interventi, prende i
provvedimenti e dà istruzioni affinché i
lavoratori possano, in caso di pericolo
grave ed immediato che non può essere
evitato, cessare la loro attività, ovvero
mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende
i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria
sicurezza ovvero per quella di altre
persone e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi
tecnici disponibili.
2. Ai fini
delle designazioni di cui al comma 1,
lettera b), il datore di lavoro tiene
conto delle dimensioni dell'azienda ovvero
dei rischi specifici dell'azienda
ovverodell'unità produttiva.
3. I
lavoratori non possono, se non per
giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati,
essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni ovvero dei rischi specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il
datore di lavoro deve, salvo eccezioni
debitamente motivate, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave ed
immediato.
ART. 13 - Prevenzione incendi
1. Fermo
restando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n.577, i Ministri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale, in
relazione al tipo di attività, al numero
dei lavoratori occupati ed ai fattori di
rischio, adottano uno o più decreti nei
quali sono definiti:
a) criteri
diretti ad individuare:
1) misure
intese ad evitare l'insorgere di un
incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure
precauzionali di esercizio;
3) metodi
di controllo e manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio;
4) criteri
per la gestione delle emergenze;
b) le
caratteristiche dello specifico servizio
di prevenzione e protezione antincendio di
cui all'art. 12, compresi i requisiti del
personale addetto e la sua formazione.
2. Per il
settore minerario il decreto di cui al
comma 1 è adottato dai Ministri
dell'interno del lavoro e previdenza
sociale e dell'industria, del commercio e
dellartigianato.
ART. 14
- Diritti dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato
1. Il
lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si
allontana dal posto di lavoro ovvero da
una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto
da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il
lavoratore che, in caso di pericolo grave
e immediato è nell'impossibilità di
contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno
che non abbia commesso una grave
negligenza.
ART. 15 - Pronto soccorso
1. Il
datore di lavoro, tenendo conto della
natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
sentito il medico competente ove previsto,
prende i provvedimenti necessari in
materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti sui
luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per
il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il
datore di lavoro, qualora non vi provveda
direttamente, designa uno o più lavoratori
incaricati dell'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le
caratteristiche minime delle attrezzature
di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione sono
individuati, in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori
occupati e ai fattori di rischio, con
decreto dei Ministri della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente e il
Consiglio superiore di sanità.
4. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma
3 si applicano le disposizioni vigenti in
materia.
ART. 16 - Contenuto della
sorveglianza sanitaria
1. La
sorveglianza sanitaria è effettuata nei
casi previsti dalla normativa vigente.
2. La
sorveglianza di cui al comma 1 è
effettuata dal medico competente e
comprende:
a)
accertamenti preventivi intesi a
constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori sono destinati,
ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica;
b)
accertamenti periodici per controllare lo
stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica.
3. Gli
accertamenti di cui al comma 2 comprendono
esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.
ART. 17 - Il medico competente
1. Il
medico competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione di
cui all'art. 8, sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva
e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle
misure per la tutela della salute e
dell'integrità psico-fisica dei
lavoratori;
b)
effettua gli accertamenti sanitari di cui
all'art. 16;
c) esprime
i giudizi di idoneità alla mansione
specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d)
istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilità, per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una
cartella sanitaria e di rischio da
custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
e)
fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato degli accertamenti sanitari
cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
f) informa
ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla
lettera b) e, a richiesta dello stesso,
gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
g)
comunica, in occasione delle riunioni di
cui all'art. 11, ai rappresentanti per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi
degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h)
congiuntamente al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, visita gli ambienti di lavoro
almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e
dei pareri di competenza;
i) fatti
salvi i controlli sanitari di cui alla
lettera b), effettua le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale
richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
l)
collabora con il datore di lavoro alla
predisposizione del servizio di pronto
soccorso
di cui
all'art. 15;
m)
collabora all'attività di formazione e
informazione di cui al capo VI.
2. Il
medico competente può avvalersi, per
motivate ragioni, della collaborazione di
medici specialisti scelti dal datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora
il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all'art. 16, comma 1,
lettera b), esprima un giudizio
sull'inidoneità parziale o temporanea o
totale del lavoratore, ne informa per
iscritto il datore di lavoro e il
lavoratore.
4. Avverso
il giudizio di cui al comma 3 è ammesso
ricorso, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma o la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il
medico competente svolge la propria opera
in qualità di:
a)
dipendente da una struttura esterna
pubblica o privata convenzionata con
l'imprenditore per lo svolgimento dei
compiti di cui al presente capo;
b) libero
professionista;
c)
dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora
il medico competente sia dipendente del
datore di lavoro, questi gli fornisce i
mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi
compiti.
7. Il
dipendente di una struttura pubblica non
può svolgere l'attività di medico
competente ai sensi del comma 5, lettera
a), qualora esplichi attività di
vigilanza.
ART. 18 - Rappresentante per la
sicurezza
1. In
tutte le aziende, o unità produttive, è
eletto o designato il rappresentante per
la sicurezza.
2. Nelle
aziende, o unità produttive, che occupano
sino a 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza è eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno. Nelle aziende
che occupano fino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza può essere
individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto
produttivo. Esso può essere designato o
eletto dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali, così come
definite dalla contrattazione collettiva
di riferimento.
3. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, con più
di 15 dipendenti il rappresentate per la
sicurezza è eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In
assenza di tali rappresentanze, è eletto
dai lavoratori dell'azienda al loro
interno.
4. Il
numero, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni sono
stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso
di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le parti, stabilisce con proprio
decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli
standards relativi alle materie di cui al
comma 4. Per le amministrazioni pubbliche
provvede il Ministro per la funzione
pubblica sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
6. In ogni
caso il numero minimo dei rappresentanti
di cui al comma 1 è il seguente:
a) 1
rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti;
b) 3
rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
c) sei
rappresentanti in tutte le altre aziende
ovvero unità produttive.
7. Le
modalità e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante per la
sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale di
categoria con il rispetto dei contenuti
minimi previsti dal decreto di cui
all'art. 22, comma 7.
ART. 19
- Attribuzioni del rappresentante per la
sicurezza
1. Il
rappresentante per la sicurezza:
a) accede
ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) è
consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nell'azienda ovvero
unità produttiva;
c) è
consultato sulla designazione degli
addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al
pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
d) è
consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'art. 22, comma
5;
e) riceve
le informazioni e la documentazione
aziendale inerente la valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi, le
macchine, gli impianti, l'organizzazione e
gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali;
f) riceve
le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
g) riceve
una formazione adeguata, comunque non
inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h)
promuove l'elaborazione, individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori;
i) formula
osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
l)
partecipa alla riunione periodica di cui
all'art. 11;
m) fa
proposte in merito all'attività di
prevenzione;
n) avverte
il responsabile dell'azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o) può
fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non siano idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro.
2. Il
rappresentante per la sicurezza deve
disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi necessari
per l'esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli.
3. Le
modalità per l'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1 sono stabilite in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
4. Il
rappresentante per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei
suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
5. Il
rappresentante per la sicurezza ha
accesso, per l'espletamento della sua
funzione, al documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3, nonché al registro degli
infortuni sul lavoro di cui all'art. 4,
comma 5, lett. o).
ART. 20
-
Organismi paritetici
1. A
livello territoriale sono costituiti
organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, con funzioni di orientamento e
di promozione di iniziative formative nei
confronti dei lavoratori. Tali organismi
sono inoltre prima istanza di riferimento
in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
2. Sono
fatti salvi, ai fini del comma 1, gli
organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di
categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
3. Agli
effetti dell'art. 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli
organismi di cui al comma 1 sono
parificati alla rappresentanza indicata
nel medesimo articolo.
ART. 21
-
Informazione dei lavoratori
1. Il
datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva un'adeguata informazione
su:
a) i
rischi per la sicurezza e la salute
connessi all'attività dell'impresa in
generale;
b) le
misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate;
c) i
rischi specifici cui è esposto in
relazione all'attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
d) i
pericoli connessi all'uso delle sostanze e
dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica;
e) le
procedure che riguardano il pronto
soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente;
g) i
nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli
12 e 15.
2. Il
datore di lavoro fornisce le informazioni
di cui al comma 1, lettere a), b), c),
anche ai lavoratori di cui all'art. 1,
comma 3.
ART. 22
- Formazione dei lavoratori
1. Il
datore di lavoro, i dirigenti e i
preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, assicurano che
ciascun lavoratore, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3,
ricevano una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di sicurezza e di
salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie
mansioni.
2. La
formazione deve avvenire in occasione:
a)
dell'assunzione;
b) del
trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
dell'introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
3. La
formazione deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all'evoluzione dei
rischi ovvero all'insorgenza di nuovi
rischi.
4. Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto
a una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza, concernente la
normativa in materia di sicurezza e salute
e i rischi specifici esistenti nel proprio
ambito di rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
5. Il
lavoratore incaricato dell'attività di
pronto soccorso, di lotta antincendio e di
evacuazione dei lavoratori deve essere
adeguatamente formato.
6. La
formazione dei lavoratori e quella dei
loro rappresentanti di cui al comma 4 deve
avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici di cui allart. 20,
durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.
7. I
Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono
stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei
datori di lavoro di cui all'art. 10, comma
3, tenendo anche conto delle dimensioni e
della tipologia delle imprese.
ART. 23
- Vigilanza
1. La
vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla
unità sanitaria locale e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché, per il
settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Per
attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare
con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri del
l