MINISTERO DELLA
SANITÀ
Decreto 14 settembre 1994, n. 739.
Regolamento concernente l’individuazione della
figura e del relativo profilo professionale
dell’infermiere.
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. È individuata la figura professionale
dell’infermiere con il seguente profilo:
l’infermiere è l’operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante
e dell’iscrizione all’albo professionale è
responsabile dell’assistenza generale
infermieristica.
2. L’assistenza infermieristica preventiva,
curativa, palliativa e riabilitativa è di
natura tecnica, relazionale, educativa. Le
principali funzioni sono la prevenzione delle
malattie, l’assistenza dei malati e dei
disabili di tutte le età e l’educazione
sanitaria.
3. L’infermiere:
a) partecipa all’identificazione dei bisogni
di salute della persona e della collettività;
b) identifica i
bisogni di assistenza infermieristica della
persona e della collettività e formula i
relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento
assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle
prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in
collaborazione con gli altri operatori
sanitari e sociali;
f) per l’espletamento delle funzioni si
avvale, ove necessario, dell’opera del
personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in
strutture sanitarie pubbliche o private, nel
territorio e nell’assistenza domiciliare, in
regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L’infermiere contribuisce alla formazione
del personale di supporto e concorre
direttamente all’aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per
la pratica specialistica è intesa a fornire
agli infermieri di assistenza generale delle
cono- scenze cliniche avanzate e delle
capacità che permettano loro di fornire
specifiche prestazioni infermieristiche nelle
seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità
pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatrica: infermiere
psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti
dal Servizio Sanitario Nazionale, potranno
essere individuate, con decreto del Ministero
della sanità, ulteriori aree richiedenti una
formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con
decreto del Ministero della sanità e si
conclude con il rilascio di un attestato di
formazione specialistica che costituisce
titolo preferenziale per l’esercizio delle
funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo
il superamento di apposite prove valutative.
La natura preferenziale del titolo è
strettamente legata alla sussistenza di
obiettive necessità del servizio e recede in
presenza di mutate condizioni di fatto.
Articolo 2
1. Il diploma universitario di infermiere,
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, abilita
all’esercizio della professione, previa
iscrizione al relativo albo professionale.
Articolo 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica sono
individuati i diplomi e gli attestati,
conseguiti in base al precedente ordinamento,
che sono equipollenti al diploma universitario
di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della
relativa attività professionale e dell’accesso
ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14
settembre 1994
il Ministro: COSTA
Visto, il Guardiasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre
1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 259