Modalità tenuta dei registra e cartelle sanitarie

D.M. 12 Luglio 2007 n.155 (in G.U. 18/09/2007 n.217) Modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.
(19/9/2007)

Il D.M. 12 luglio 2007, n. 155, (in G.U.18/09/2007, n. 217), ha finalmente disciplinato le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni (così come previsto dall´art. 70, comma 9 del D.Lgs. 626/1994).

 In dettaglio nel decreto vengono indicate:

- le modalità di istituzione, di tenuta e di compilazione del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio;
- le modalità per effetturae le varie comunicazioni all´ISPESL e all´organo di vigilanza competente per territorio;
- le modalita´ informatiche di acquisizione, comunicazione, elaborazione, archiviazione e le misure di sicurezza da adottare per il trattamento dei dati sensibili.

In allegato al decreto vengono inoltre riportati:

- il modello del registro (allegato 1);
- il modello per le comunicazioni periodiche (allegato 1A);
- il modello della cartella sanitaria e di rischio (allegato 2);
- il modello di richiesta all´ISPESL di copia delle annotazioni individuali e delle cartelle sanitarie e di rischio in caso di assunzione di lavoratori esposti in precedenza ad agenti cancerogeni (allegato 3);
- le specifiche per la compilazione dei vari modelli (allegato 4).

 I registri e le cartelle sanitarie dovranno essere istituiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

G.B.
Fonte Ars Edizioni Informatiche S.r.l.

 

 

 
 
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