Preambolo
Il Capo
provvisorio dello Stato,
Vista la
deliberazione dell'Assemblea Costituente, che
nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato
la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII
disposizione finale della Costituzione;
promulga;
la
Costituzione della Repubblica Italiana nel
seguente testo:
Principi
fondamentali
Art. 1
L'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2
La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3
Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali. E' compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o
una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica,
una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 6
La Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani. I loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge. Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano. I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali. Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo Paese
l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge. Non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati
politici.
Art. 11
L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
Art. 12
La bandiera
della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.
Parte prima:
diritti e doveri dei cittadini
Titolo I:
rapporti civili
Art. 13
La libertà
personale è inviolabile. Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non
per atto motivato dall'autorità giudiziaria e
nei soli casi e modi previsti dalla legge. In
casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto. È
punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà. La legge stabilisce i limiti massimi
della carcerazione preventiva.
Art. 14
Il domicilio è
inviolabile. Non vi si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non
nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo
le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale. Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e
la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per
atto motivato dell'autorità giudiziario con le
garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16
Ogni cittadino
può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce
in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche. Ogni
cittadino è libero di uscire dai territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
Art. 17
I cittadini
hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo
aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere
dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati
ai singoli dalla legge penale. Sono proibite
le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
Art. 19
Tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale
o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
Art. 20
Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di
culto d'una associazione od istituzione non
possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali
per la sua costituzione, capacità giuridica e
ogni forma di attività.
Art. 21
Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione. La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo d'ogni effetto. La legge può
stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica. Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte
le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
Art. 22
Nessuno può
essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
Art. 23
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi. La difesa è
diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento. Sono assicurati ai non abbienti,
con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La
legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può
essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge. Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge.
Art. 26
L'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali. Non può in alcun
caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27
La
responsabilità penale è personale. L'imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva. Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del
condannato. Non è ammessa la pena di morte, se
non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra.
Art. 28
I funzionari e
i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrati, dagli
atti compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si estende
allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II:
Rapporti etico-sociali
Art. 29
La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
Art. 30
È dovere e
diritto dei genitori di mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio. Nei casi di incapacità dei
genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti. La legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, confutabile con i diritti
dei membri della famiglia legittima. La legge
detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art. 31
La Repubblica
agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a
tale scopo.
Art. 32
La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Art. 33
L'arte e la
scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento. La Repubblica detta le norme
generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che chiedono
la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni
di scuole statali. È prescritto un esame di
Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi
di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale. Le
istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è
aperta a tutti. L'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria
e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi. La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
Titolo III:
rapporti economici
Art. 35
La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni. Cura la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
Art. 36
Il lavoratore
ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge. Il lavoratore ha
diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età
per il lavoro salariato. La Repubblica tutela
il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il
diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale. I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i
minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale. Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato. L'assistenza privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera. Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo
se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli
statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica. I
sindacati registrati hanno personalità
giuridica,. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di
sciopero si esercita nell'ambito delle leggi
che lo regolano.
Art. 41
L'iniziativa
economica privata è libera. Non può svolgersi
in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Art. 42
La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge, che ne determina i modi
di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti. La proprietà
privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale. La legge
stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i
diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di
utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato,
ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o
di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Art. 44
Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo
e di stabilire equi rapporti sociali, la legge
impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone
agrarie, promuove ed impone la bonifica delle
terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostruzione delle unità produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà. La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica
riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza
fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità. La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione, la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori
a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso
del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
Titolo IV:
rapporti politici
Art. 48
Sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età. Il voto è personale
ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
è dovere civico. Il diritto di voto non può
essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile e
nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge.
Art. 49
Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 50
Tutti i
cittadini possono rivolgere petizioni alle
Camere per chiedere provvedimenti legislativi
o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti i
cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di uguaglianza, secondo
i requisiti stabiliti dalla legge. La legge
può, per l'ammissione ai pubblici uffici e
alle cariche elettive, parificare ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive
ha diritto di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro.
Art. 52
La difesa
della Patria è sacro dovere del cittadino. Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e
modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del
cittadino, né l'esercizio dei diritti
politici. L'ordinamento delle Forze armate si
informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art. 53
Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva. Il
sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
Art. 54
Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e di osservare la Costituzione
e le leggi. I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Parte seconda:
ordinamento della repubblica
Titolo I: il
parlamento
Sezione I: Le
Camere
Art. 55
Il Parlamento
si compone della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Il Parlamento si
riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
Art. 56
La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e
diretto. Il numero dei deputati è di
seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età. La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentotrenta e distribuendo
i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art. 57
Il Senato
della Repubblica è eletto a base regionale. Il
numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici. Nessuna regione può avere un
numero di senatori inferiori a sette; il
Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base
dei quozienti e dei più alti resti.
Art. 58
I senatori
sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a
senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
Art. 59
È senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica. Il Presidente
della Repubblica può nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
Art. 60
La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni. La durata di ciascuna
Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61
Le elezioni
delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni. Finché non siano
riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
Art. 62
Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna
Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o
di un terzo dei suoi componenti. Quando si
riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l'Ufficio di presidenza sono
quelli della Camera dei deputati.
Art. 64
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle
due Camere e il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e
del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e
se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale. I membri del
Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo,
di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65
La legge
determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore. Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro
del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.
Art. 68
I membri del
Parlamento non possono essere perseguiti per
le opinioni espresse e i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni. Senza
autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a procedimento penale; né
può essere arrestato, o altrimenti privato
della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo
che sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è obbligatorio il mandato
o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione è
richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in
esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Art. 69
I membri del
Parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge.
Sezione II: La
Formazione Delle Leggi
Art. 70
La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere.
Art. 71
L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi,
mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto
in articoli.
Art. 72
Ogni disegno
di legge, presentato ad una Camera è, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con
votazione finale. Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge
dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì
stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo
dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o
votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori
delle Commissioni. La procedura normale di
esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e
consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione. Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge
è promulgata nel termine da essa stabilito. Le
leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74
Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata.
Art. 75
È indetto
referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge
o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedano cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati
internazionali. Hanno diritto di partecipare
al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati. La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi. La
legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
Art. 76
L'esercizio
della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non
può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e
d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio,
se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Art. 78
Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono
al Governo i poteri necessari.
Art. 79
L'amnistia e
l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale. La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione. In ogni caso
l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
Art. 80
Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,
o importano variazioni del territorio od oneri
alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81
Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi. Con
la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari
gruppi. La commissione d'inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Titolo II: Il
Presidente della repubblica
Art. 83
Il Presidente
della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri. All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze.
La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha
luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi della assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84
Può essere
eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto cinquant'anni di
età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono
determinati per legge.
Art. 85
Il Presidente
della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca
in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Art. 86
Le funzioni
del Presidente della Repubblica, in ogni caso
che egli non possa adempierle, sono esercitate
dal Presidente del Senato. In caso di
impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice
l'elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87
Il Presidente
della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale. Può inviare
messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti. Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato. Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il
comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio
superiore della magistratura. Può concedere
grazia e commutare le pene. Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente
della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse. Non può esercitare tale facoltà
negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo
che essi coincidano in tutto o in parte con
gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89
Nessun atto
del Presidente della Repubblica è valido se
non è controfirmato dai ministri proponenti,
che ne assumono la responsabilità. Gli atti
che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90
Il Presidente
della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione. In tali casi è messo in
stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi
membri.
Art. 91
Il Presidente
della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III: il
governo
Sezione I: Il
Consiglio Dei Ministri
Art. 92
Il Governo
della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri. Il
Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei Ministri e, su
proposta di questo, i Ministri.
Art. 93
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94
Il Governo
deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello
nominale. Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di
una o d'entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni. La
mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attività dei Ministri. I Ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei Ministri, e individualmente
degli atti dei loro dicasteri. La legge
provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche
se cessati dalla carica, sono sottoposti, per
i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o
della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale.
Sezione II: La
Pubblica Amministrazione
Art. 97
I pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari. Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
Art. 98
I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione. Se sono membri del Parlamento, non
possono conseguire promozioni se non per
anzianità. Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III: Gli
Organi Ausiliari
Art. 99
Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della
loro importanza numerica e qualitativa. È
organo di consulenza delle Camere e del
Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge. Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire
alla elaborazione della legislazione economica
e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio
di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell'amministrazione. La Corte dei
conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito. La legge assicura
l'indipendenza dei due Istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
Titolo IV: la
magistratura
Sezione I:
Ordinamento Giurisdizionale
Art. 101
La giustizia è
amministrata in nome del popolo. I giudici
sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario. Non possono
essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche
con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura. La legge regola i
casi e le forme della partecipazione diretta
del popolo all'amministrazione della
giustizia.
Art. 103
Il Consiglio
di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti delle pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e,
in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi. La Corte dei
conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge. I tribunali militari in tempo di
guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
Art. 104
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere. Il
Consiglio superiore della magistratura è
presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e
il procuratore generale della Corte di
Cassazione. Gli altri componenti sono eletti
per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e
per un terzo dal Parlamento in seduta comune
tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici
anni di esercizio. Il Consiglio elegge un
vicepresidente fra i componenti designati dal
Parlamento. I membri elettivi del Consiglio
durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Non possono,
finché sono in carica, essere iscritti negli
albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al
Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell'ordinamento giudiziario,
le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso. La legge
sull'ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari
per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli. Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari d'università in materie giuridiche e
avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
Art. 107
I magistrati
sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso. Il
Ministro della giustizia ha facoltà di
promuovere l'azione disciplinare. I magistrati
si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni. Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge. La
legge assicura l'indipendenza dei giudici
delle giurisdizioni speciali, del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all'amministrazione della
giustizia.
Art. 109
L'autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art. 110
Ferme le
competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II: Norme
Sulla Giurisdizione
Art. 111
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati. Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge. Si può
derogare a tale norma soltanto per le sentenze
dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti il ricorso in Cassazione
è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art. 112
Il pubblico
ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
Art. 113
Contro gli
atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa. Tale tutela giurisdizionale
non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti. La legge
determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
Titolo V: le
regioni, le provincie, i comuni
Art. 114
La Repubblica
si riparte in Regioni, Province e Comuni.
Art. 115
Le Regioni
sono costituite in enti autonomi con propri
poteri e funzioni secondo i principi fissati
nella Costituzione.
Art. 116
Alla Sicilia,
alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta
sono attribuite forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali.
Art. 117
La Regione
emana per le seguenti materie norme
legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con
quello di altre Regioni:
- ordinamento
degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
-
circoscrizioni comunali;
- polizia
locale urbana e rurale;
- fiere e
mercati;
- beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria e
ospedaliera;
- istruzione
artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
- musei e
biblioteche di enti locali;
-
urbanistica;
- turismo ed
industria alberghiera;
- tramvie e
linee automobilistiche d'interesse
regionale;
- viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
- navigazione
e porti lacuali;
- acque
minerali e termali;
- cave e
torbiere;
- caccia;
- pesca nelle
acque interne;
- agricoltura
e foreste;
-
artigianato;
- altre
materie indicate da leggi costituzionali.