Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
aggiornato in base ai seguenti provvedimenti:
• legge 26 febbraio 2007, n. 17
di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300;
• legge 12 luglio 2006, n. 228
di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173;
• legge 23 febbraio 2006, n. 51
di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273;
• legge 27 gennaio 2006, n. 21
di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 30 novembre 2005, n. 245;
• decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209;
• legge 31 luglio 2005, n. 155
di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144;
• legge 1 marzo 2005, n. 26
di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314;
• legge 27 dicembre 2004, n. 306
di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 66;
• legge 27 luglio 2004, n. 188
di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158;
• legge 26 maggio 2004, n. 138
di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81;
• decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
• legge 26 febbraio 2004, n. 45
di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo
1 della legge 24 marzo 2001, n.127, recante
delega al Governo per l'emanazione di un testo
unico in materia di trattamento dei dati
personali;
Visto l'articolo
26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
Vista la legge
31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al
Governo in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
Vista la
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione dei dati;
Vista la
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 9 maggio
2003;
Sentito il
Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il
parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri e delle comunicazioni;
emana il
seguente decreto legislativo:
Parte I -
Disposizioni generali
Titolo
I - Principi generali
Art. 1.
Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei
dati personali che lo riguardano.
Art. 2.
Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito
denominato "codice", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il
trattamento dei dati personali è disciplinato
assicurando un elevato livello di tutela dei
diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel
rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità
previste per il loro esercizio da parte degli
interessati, nonché per l'adempimento degli
obblighi da parte dei titolari del
trattamento.
Art. 3.
Principio di necessità nel trattamento dei
dati
1. I sistemi informativi e i
programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità
perseguite nei singoli casi possono essere
realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalità che permettano
di identificare l'interessato solo in caso di
necessità.
Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a)
"trattamento", qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di
dati;
b) "dato
personale", qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale;
c) "dati
identificativi", i dati personali che
permettono l'identificazione diretta
dell'interessato;
d) "dati
sensibili", i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati
giudiziari", i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u),
del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del
codice di procedura penale;
f) "titolare",
la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di
dati personali e agli strumenti utilizzati,
ivi compreso il profilo della sicurezza;
g)
"responsabile", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
h)
"incaricati", le persone fisiche autorizzate
a compiere operazioni di trattamento dal
titolare o dal responsabile;
i)
"interessato", la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali;
l)
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, dal rappresentante
del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m)
"diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
n) "dato
anonimo", il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o
identificabile;
o) "blocco",
la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
p) "banca di
dati", qualsiasi complesso organizzato di
dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti;
q) "Garante",
l'autorità di cui all'articolo 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n.
675.
2. Ai fini del
presente codice si intende, inoltre, per:
a)
"comunicazione elettronica", ogni
informazione scambiata o trasmessa tra un
numero finito di soggetti tramite un
servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite
una rete di comunicazione elettronica, come
parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano
collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
b) "chiamata",
la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che
consente la comunicazione bidirezionale in
tempo reale;
c) "reti di
comunicazione elettronica", i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di
fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e
fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e
televisivi, i sistemi per il trasporto della
corrente elettrica, nella misura in cui sono
utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato;
d) "rete
pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata
interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico;
e) "servizio
di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei
limiti previsti dall'articolo 2, lettera c),
della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7marzo 2002;
f) "abbonato",
qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto
con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico per la
fornitura di tali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) "utente",
qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, per motivi privati
o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) "dati
relativi al traffico", qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della
trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della
relativa fatturazione;
i) "dati
relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica che
indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente
di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
l) "servizio a
valore aggiunto", il servizio che richiede
il trattamento dei dati relativi al traffico
o dei dati relativi all'ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico, oltre a
quanto è necessario per la trasmissione di
una comunicazione o della relativa
fatturazione;
m) "posta
elettronica", messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso
una rete pubblica di comunicazione, che
possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura terminale ricevente,
fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.
3. Ai fini del
presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure
minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il
livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti nell'articolo
31;
b) "strumenti
elettronici", gli elaboratori, i programmi
per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui
si effettua il trattamento;
c)
"autenticazione informatica", l'insieme
degli strumenti elettronici e delle
procedure per la verifica anche indiretta
dell'identità;
d)
"credenziali di autenticazione", i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da
questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione
informatica;
e) "parola
chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a
questa nota, costituita da una sequenza di
caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di
autorizzazione", l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una
persona, che consente di individuare a quali
dati essa può accedere, nonché i trattamenti
ad essa consentiti;
g) "sistema di
autorizzazione", l'insieme degli strumenti e
delle procedure che abilitano l'accesso ai
dati e alle modalità di trattamento degli
stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del
presente codice si intende per:
a) "scopi
storici", le finalità di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e
circostanze del passato;
b) "scopi
statistici", le finalità di indagine
statistica o di produzione di risultati
statistici, anche a mezzo di sistemi
informativi statistici;
c) "scopi
scientifici", le finalità di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo
sviluppo delle conoscenze scientifiche in
uno specifico settore.
Art. 5.
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il
trattamento di dati personali, anche detenuti
all'estero, effettuato da chiunque è stabilito
nel territorio dello Stato o in un luogo
comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente
codice si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito
nel territorio di un Paese non appartenente
all'Unione europea e impiega, per il
trattamento, strumenti situati nel territorio
dello Stato anche diversi da quelli
elettronici, salvo che essi siano utilizzati
solo ai fini di transito nel territorio
dell'Unione europea. In caso di applicazione
del presente codice, il titolare del
trattamento designa un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali.
3. Il
trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente
personali è soggetto all'applicazione del
presente codice solo se i dati sono destinati
ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di
sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e
31.
Art. 6.
Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella
presente Parte si applicano a tutti i
trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in
relazione ad alcuni trattamenti, dalle
disposizioni integrative o modificative della
Parte II.
Titolo
II - Diritti dell’interessato
Art. 7. Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato
ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b) delle
finalità e modalità del trattamento;
c) della
logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli
estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato
ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la
cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al
trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Art. 8.
Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7
sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche
per il tramite di un incaricato, alla quale è
fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di
cui all'articolo 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati
personali sono effettuati:
a) in base
alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di
riciclaggio;
b) in base
alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni, in
materia di sostegno alle vittime di
richieste estorsive;
c) da
Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un
soggetto pubblico, diverso dagli enti
pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive
finalità inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonché alla tutela
della loro stabilità;
e) ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera f),
limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo
e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio
del diritto in sede giudiziaria;
f) da
fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni
di giustizia, presso uffici giudiziari di
ogni ordine e grado o il Consiglio superiore
della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi
dell'articolo 53, fermo restando quanto
previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante,
anche su segnalazione dell'interessato, nei
casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e)
ed f) provvede nei modi di cui agli articoli
157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere
c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei
modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati
personali di tipo valutativo, relativi a
giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di
tipo soggettivo, nonché l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di
assunzione da parte del titolare del
trattamento.
Art. 9.
Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o
al responsabile può essere trasmessa anche
mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata
anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile.
2.
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere da una persona di
fiducia.
3. I diritti di
cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità
dell'interessato è verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante
atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per
conto dell'interessato esibisce o allega copia
della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o
sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato è una persona giuridica, un ente
o un'associazione, la richiesta è avanzata
dalla persona fisica legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è
formulata liberamente e senza costrizioni e
può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni.
Art. 10.
Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7 il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare idonee misure
volte, in particolare:
a) ad
agevolare l'accesso ai dati personali da
parte dell'interessato, anche attraverso
l'impiego di appositi programmi per
elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli
interessati identificati o identificabili;
b) a
semplificare le modalità e a ridurre i tempi
per il riscontro al richiedente, anche
nell'ambito di uffici o servizi preposti
alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono
estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in
visione mediante strumenti elettronici, sempre
che in tali casi la comprensione dei dati sia
agevole, considerata anche la qualità e la
quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione dei
dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
3. Salvo che la
richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o
categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato
comunque trattati dal titolare. Se la
richiesta è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui
all'articolo 84, comma 1.
4. Quando
l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e
documenti contenenti i dati personali
richiesti.
5. Il diritto di
ottenere la comunicazione in forma
intelligibile dei dati non riguarda dati
personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione dei dati trattati o la
privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La
comunicazione dei dati è effettuata in forma
intelligibile anche attraverso l'utilizzo di
una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti,
anche mediante gli incaricati, i parametri per
la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a
seguito della richiesta di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta
confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca
effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo
di cui al comma 7 non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con
provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al
caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente.
Con il medesimo provvedimento il Garante può
prevedere che il contributo possa essere
chiesto quando i dati personali figurano su
uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando,
presso uno o più titolari, si determina un
notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessità o all'entità delle richieste ed è
confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo
di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove
possibile all'atto della ricezione del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni
da tale riscontro.
Titolo
III - Regole generali per il trattamento dei
dati
Capo I - Regole per tutti i trattamenti
Art. 11. Modalità del
trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di
trattamento sono:
a) trattati in
modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti
e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi;
c) esatti e,
se necessario, aggiornati;
d) pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati
in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati
personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere
utilizzati.
Art. 12. Codici di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle
categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentatività e tenendo conto
dei criteri direttivi delle raccomandazioni
del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati
personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per
determinati settori, ne verifica la conformità
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Garante e, con
decreto del Ministro della giustizia, sono
riportati nell'allegato A) del presente
codice.
3. Il rispetto
delle disposizioni contenute nei codici di cui
al comma 1 costituisce condizione essenziale
per la liceità e correttezza del trattamento
dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
4. Le
disposizioni del presente articolo si
applicano anche al codice di deontologia per i
trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal Garante nei modi
di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13.
Informativa
1. L'interessato o la persona presso
la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità
e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le
conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti
o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti
di cui all'articolo 7;
f) gli estremi
identificativi del titolare e, se designati,
del rappresentante nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno
uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le
quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, è indicato
tale responsabile.
2. L'informativa
di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di
controllo svolte per finalità di difesa o
sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante
può individuare con proprio provvedimento
modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici
di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati
personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma
1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o,
quando è prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
5. La
disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
c)
l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate,
dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14.
Definizione di profili e della personalità
dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione
del comportamento umano può essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di
dati personali volto a definire il profilo o
la personalità dell'interessato.
2. L'interessato
può opporsi ad ogni altro tipo di
determinazione adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo
che la determinazione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di
adeguate garanzie individuate dal presente
codice o da un provvedimento del Garante ai
sensi dell'articolo 17.
Art. 15.
Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto
del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del
codice civile.
2. Il danno non
patrimoniale è risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11.
Art. 16.
Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, di un trattamento i dati
sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad
altro titolare, purchè destinati ad un
trattamento in termini compatibili agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati
per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione;
d) conservati
o ceduti ad altro titolare, per scopi
storici, statistici o scientifici, in
conformità alla legge, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione
dei dati in violazione di quanto previsto dal
comma 1, lettera b), o di altre disposizioni
rilevanti in materia di trattamento dei dati
personali è priva di effetti.
Art. 17.
Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari che presenta rischi
specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità
dell'interessato, in relazione alla natura dei
dati o alle modalità del trattamento o agli
effetti che può determinare, è ammesso nel
rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 1 sono
prescritti dal Garante in applicazione dei
principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche
in relazione a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, anche a seguito di
un interpello del titolare.
Capo II -
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18. Principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo
riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici.
2. Qualunque
trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare
i dati il soggetto pubblico osserva i
presupposti e i limiti stabiliti dal presente
codice, anche in relazione alla diversa natura
dei dati, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
4. Salvo quanto
previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema
di comunicazione e diffusione.
Art. 19.
Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto
pubblico riguardante dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari è consentito, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18,
comma 2, anche in mancanza di una norma di
legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La
comunicazione da parte di un soggetto pubblico
ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è
prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la
comunicazione è ammessa quando è comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e può essere iniziata se è
decorso il termine di cui all'articolo 39,
comma 2, e non è stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La
comunicazione da parte di un soggetto pubblico
a privati o a enti pubblici economici e la
diffusione da parte di un soggetto pubblico
sono ammesse unicamente quando sono previste
da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili
da parte di soggetti pubblici è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge nella quale sono specificati i tipi
di dati che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili e le finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in
cui una disposizione di legge specifica la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma
non i tipi di dati sensibili e di operazioni
eseguibili, il trattamento è consentito solo
in riferimento ai tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti che ne effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalità perseguite
nei singoli casi e nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo
154, comma 1, lettera g), anche su schemi
tipo.
3. Se il
trattamento non è previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalità di rilevante interesse pubblico e per
le quali è conseguentemente autorizzato, ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, il
trattamento dei dati sensibili. Il trattamento
è consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresì a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei
modi di cui al comma 2.
4.
L'identificazione dei tipi di dati e di
operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata
e integrata periodicamente.
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari
da parte di soggetti pubblici è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le
disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e
4, si applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalità volte a prevenire violazioni
dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento
alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per
svolgere attività istituzionali che non
possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In
applicazione dell'articolo 11, comma 1,
lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici
verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonché la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa.
Al fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che
li contiene. Specifica attenzione è prestata
per la verifica dell'indispensabilità dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con
l'ausilio di strumenti elettronici, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o di
altre soluzioni che, considerato il numero e
la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di
identificare gli interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale sono conservati separatamente da
altri dati personali trattati per finalità che
non richiedono il loro utilizzo. I medesimi
dati sono trattati con le modalità di cui al
comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di
strumenti elettronici.
8. I dati idonei
a rivelare lo stato di salute non possono
essere diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per
il perseguimento delle finalità per le quali
il trattamento è consentito, anche quando i
dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o
ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test
psico-attitudinali volti a definire il profilo
o la personalità dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonché i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo
14, sono effettuati solo previa annotazione
scritta dei motivi.
11. In ogni
caso, le operazioni e i trattamenti di cui al
comma 10, se effettuati utilizzando banche di
dati di diversi titolari, nonché la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le disposizioni di cui al presente
articolo recano principi applicabili, in
conformità ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati,
dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
Capo III -
Regole ulteriori per privati ed enti pubblici
economici
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte
di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso
può riguardare l'intero trattamento ovvero una
o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei
casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è
necessario per adempiere ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) è
necessario per eseguire obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda
dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la
normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda
dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è
necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica
la disposizione di cui all'articolo 82,
comma 2;
f) con
esclusione della diffusione, è necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,