Io infermiere mi impegno nei tuoi
confronti a:
-
PRESENTARMI al nostro
primo incontro, spiegarti chi
sono e cosa posso fare per te.
-
SAPERE chi sei,
riconoscerti, chiamarti per nome
e cognome.
-
FARMI RICONOSCERE
attraverso la divisa e il
cartellino di riconoscimento.
-
DARTI RISPOSTE chiare e
comprensibili o indirizzarti
alle persone e agli organi
competenti.
-
FORNIRTI INFORMAZIONI
utili a rendere più agevole il
tuo contatto con l'insieme dei
servizi sanitari.
-
GARANTIRTI le migliori
condizioni igieniche e
ambientali.
-
FAVORIRTI nel mantenere
le tue relazioni sociali e
familiari.
-
RISPETTARE il tuo tempo e
le tue abitudini.
-
AIUTARTI ad affrontare in
modo equilibrato e dignitoso la
tua giornata supportandoti nei
gesti quotidiani di mangiare,
lavarsi, muoversi, dormire,
quando non sei in grado di farlo
da solo.
-
INDIVIDUARE i tuoi
bisogni di assistenza,
condividerli con te, proporti le
possibili soluzioni, operare
insieme per risolvere i
problemi.
-
INSEGNARTI quali sono i
comportamenti più adeguati per
ottimizzare il tuo stato di
salute nel rispetto delle tue
scelte e stile di vita.
-
GARANTIRTI competenza,
abilità e umanità nello
svolgimento delle tue
prestazioni assistenziali.
-
RISPETTARE la tua
dignità, le tue insicurezze e
garantirti la riservatezza.
-
ASCOLTARTI con attenzione
e disponibilità quando hai
bisogno.
-
STARTI VICINO quando
soffri, quando hai paura, quando
la medicina e la tecnica non
bastano.
-
PROMUOVERE e partecipare
ad iniziative atte a migliorare
le risposte assistenziali
infermieristiche all'interno
dell'organizzazione.
-
SEGNALARE agli organi e
figure competenti le situazioni
che ti possono causare danni e
disagi.
IL CODICE DEONTOLOGICO (maggio
1999)
Articolo 1. Premessa
1.1. L'infermiere è
l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma abilitante e
dell'iscrizione all'Albo
professionale, è responsabile
dell'assistenza infermieristica.
1.2. L'assistenza
infermieristica è servizio alla
persona e alla collettività. Si
realizza attraverso interventi
specifici, autonomi e
complementari, di natura tecnica,
relazionale ed educativa.
1.3. La responsabilità
dell'infermiere consiste nel
curare e prendersi cura della
persona, nel rispetto della vita,
della salute, della libertà e
della dignità dell'individuo.
1.4. Il Codice deontologico
guida l'infermiere nello sviluppo
della identità professionale e
nell'assunzione di un
comportamento eticamente
responsabile. E’ uno strumento che
informa il cittadino sui
comportamenti che può attendersi
dall'infermiere.
1.5. L'infermiere, con la
partecipazione ai propri organismi
di rappresentanza, manifesta la
appartenenza al gruppo
professionale, l'accettazione dei
valori contenuti nel Codice
deontologico e l'impegno a viverli
nel quotidiano.
Articolo 2. Principi etici
della professione
2.1. Il rispetto dei
diritti fondamentali dell'uomo e
dei principi etici della
professione è condizione
essenziale per l'assunzione della
responsabilità delle cure
infermieristiche.
2.2. L'infermiere riconosce
la salute come bene fondamentale
dell'individuo e interesse della
collettività e si impegna a
tutelarlo con attività di
prevenzione, cura e
riabilitazione.
2.3. L'infermiere riconosce
che tutte le persone hanno diritto
ad uguale considerazione e le
assiste indipendentemente
dall'età, dalla condizione sociale
ed economica, dalle cause di
malattia.
2.4. L'infermiere agisce
tenendo conto dei valori
religiosi, ideologici ed etici,
nonché della cultura, etnia e
sesso dell'individuo.
2.5. Nel caso di conflitti
determinati da profonde diversità
etiche, l'infermiere si impegna a
trovare la soluzione attraverso il
dialogo. In presenza di volontà
profondamente in contrasto con i
principi etici della professione e
con la coscienza personale, si
avvale del diritto all'obiezione
di coscienza.
2.6. Nell'agire
professionale, l'infermiere si
impegna a non nuocere, orienta la
sua azione all'autonomia e al bene
dell'assistito, di cui attiva le
risorse anche quando questi si
trova in condizioni di disabilità
o svantaggio.
2.7. L'infermiere
contribuisce a rendere eque le
scelte allocative, anche
attraverso l'uso ottimale delle
risorse. In carenza delle stesse,
individua le priorità sulla base
di criteri condivisi dalla
comunità professionale.
Articolo 3. Norme generali
3.1. L'infermiere aggiorna
le proprie conoscenze attraverso
la formazione permanente, la
riflessione critica
sull'esperienza e la ricerca, al
fine di migliorare la sua
competenza.
L'infermiere fonda il proprio
operato su conoscenze validate e
aggiornate, così da garantire alla
persona le cure e l'assistenza più
efficaci.
L'infermiere partecipa alla
formazione professionale, promuove
ed attiva la ricerca, cura la
diffusione dei risultati, al fine
di migliorare l'assistenza
infermieristica.
3.2. L'infermiere assume
responsabilità in base al livello
di competenza raggiunto e ricorre,
se necessario, all'intervento o
alla consulenza di esperti.
Riconosce che l'integrazione è la
migliore possibilità per far
fronte ai problemi dell'assistito;
riconosce altresì l'importanza di
prestare consulenza, ponendo le
proprie conoscenze ed abilità a
disposizione della comunità
professionale.
3.3. L'infermiere riconosce
i limiti delle proprie conoscenze
e competenze e declina la
responsabilità quando ritenga di
non poter agire con sicurezza. Ha
il diritto ed il dovere di
richiedere formazione e/o
supervisione per pratiche nuove o
sulle quali non ha esperienza; si
astiene dal ricorrere a
sperimentazioni prive di guida che
possono costituire rischio per la
persona.
3.4. L'infermiere si attiva
per l'analisi dei dilemmi etici
vissuti nell'operatività
quotidiana e ricorre, se
necessario, alla consulenza
professionale e istituzionale,
contribuendo così al continuo
divenire della riflessione etica.
3.5. L'agire professionale
non deve essere condizionato da
pressioni o interessi personali
provenienti da persone assistite,
altri operatori, imprese,
associazioni, organismi. In caso
di conflitto devono prevalere gli
interessi dell’assistito.
L'infermiere non può avvalersi di
cariche politiche o pubbliche per
conseguire vantaggi per sé od
altri.
L'infermiere può svolgere forme di
volontariato con modalità conformi
alla normativa vigente: è libero
di prestare gratuitamente la sua
opera, sempre che questa avvenga
occasionalmente.
3.6. L'infermiere, in
situazioni di emergenza, è tenuto
a prestare soccorso e ad attivarsi
tempestivamente per garantire
l'assistenza necessaria. In caso
di calamità, si mette a
disposizione dell'autorità
competente.
Articolo 4. Rapporti con la
persona assistita
4.1. L'infermiere promuove,
attraverso l'educazione, stili di
vita sani e la diffusione di una
cultura della salute; a tal fine
attiva e mantiene la rete di
rapporti tra servizi e operatori.
4.2. L'infermiere ascolta,
informa, coinvolge la persona e
valuta con la stessa i bisogni
assistenziali, anche al fine di
esplicitare il livello di
assistenza garantito e consentire
all'assistito di esprimere le
proprie scelte.
4.3. L'infermiere,
rispettando le indicazioni
espresse dall'assistito, ne
facilita i rapporti con la
comunità e le persone per lui
significative, che coinvolge nel
piano di cura.
4.4. L'infermiere ha il
dovere di essere informato sul
progetto diagnostico terapeutico,
per le influenze che questo ha sul
piano di assistenza e la relazione
con la persona.
4.5. L'infermiere,
nell'aiutare e sostenere la
persona nelle scelte terapeutiche,
garantisce le informazioni
relative al piano di assistenza ed
adegua il livello di comunicazione
alla capacità del paziente di
comprendere. Si adopera affinché
la persona disponga di
informazioni globali e non solo
cliniche e ne riconosce il diritto
alla scelta di non essere
informato.
4.6. L'infermiere assicura
e tutela la riservatezza delle
informazioni relative alla
persona. Nella raccolta, nella
gestione e nel passaggio di dati,
si limita a ciò che è pertinente
all'assistenza.
4.7. L'infermiere
garantisce la continuità
assistenziale anche attraverso
l'efficace gestione degli
strumenti informativi.
4.8. L'infermiere rispetta
il segreto professionale non solo
per obbligo giuridico, ma per
intima convinzione e come risposta
concreta alla fiducia che
l'assistito ripone in lui.
4.9. L'infermiere promuove
in ogni contesto assistenziale le
migliori condizioni possibili di
sicurezza psicofisica
dell'assistito e dei familiari.
4.10. L'infermiere si
adopera affinché il ricorso alla
contenzione fisica e farmacologica
sia evento straordinario e
motivato, e non metodica abituale
di accudimento. Considera la
contenzione una scelta
condivisibile quando vi si
configuri l'interesse della
persona e inaccettabile quando sia
una implicita risposta alle
necessità istituzionali.
4.11. L'infermiere si
adopera affinché sia presa in
considerazione l'opinione del
minore rispetto alle scelte
terapeutiche, in relazione all'età
ed al suo grado di maturità.
4.12. L’infermiere si
impegna a promuovere la tutela
delle persone in condizioni che ne
limitano lo sviluppo o
l'espressione di sé, quando la
famiglia e il contesto non siano
adeguati ai loro bisogni.
4.13. L’infermiere che
rilevi maltrattamenti o privazioni
a carico della persona, deve
mettere in opera tutti i mezzi per
proteggerla ed allertare, ove
necessario, l'autorità competente.
4.14. L'infermiere si
attiva per alleviare i sintomi, in
particolare quelli prevenibili. Si
impegna a ricorrere all'uso di
placebo solo per casi attentamente
valutati e su specifica
indicazione medica.
4.15. L'infermiere assiste
la persona, qualunque sia la sua
condizione clinica e fino al
termine della vita, riconoscendo
l'importanza del conforto
ambientale, fisico, psicologico,
relazionale, spirituale.
L'infermiere tutela il diritto a
porre dei limiti ad eccessi
diagnostici e terapeutici non
coerenti con la concezione di
qualità della vita dell'assistito.
4.16. L'infermiere sostiene
i familiari dell’assistito, in
particolare nel momento della
perdita e nella elaborazione del
lutto.
4.17. L'infermiere non
partecipa a trattamenti
finalizzati a provocare la morte
dell'assistito, sia che la
richiesta provenga
dall'interessato, dai familiari o
da altri.
4.18. L'infermiere
considera la donazione di sangue,
tessuti ed organi un'espressione
di solidarietà. Si adopera per
favorire informazione e sostegno
alle persone coinvolte nel donare
e nel ricevere.
Articolo 5. Rapporti
professionali con colleghi e altri
operatori
5.1. L'infermiere collabora
con i colleghi e gli altri
operatori, di cui riconosce e
rispetta lo specifico apporto
all'interno dell'équipe.
Nell’ambito delle proprie
conoscenze, esperienze e ruolo
professionale contribuisce allo
sviluppo delle competenze
assistenziali.
5.2. L'infermiere tutela la
dignità propria e dei colleghi,
attraverso comportamenti ispirati
al rispetto e alla solidarietà. Si
adopera affinché la diversità di
opinione non ostacoli il progetto
di cura.
5.3. L'infermiere ha il
dovere di autovalutarsi, e di
sottoporre il proprio operato a
verifica, anche ai fini dello
sviluppo professionale.
5.4. Nell'esercizio
autonomo della professione
l'infermiere si attiene alle norme
di comportamento emanate dai
Collegi Ipasvi.
5.5. L'infermiere tutela il
decoro del proprio nome e
qualifica professionale anche
attraverso il rispetto delle norme
che regolano la pubblicità
sanitaria.
5.6. L'infermiere è tenuto
a segnalare al Collegio ogni abuso
o comportamento contrario alla
deontologia, attuato dai colleghi.
Articolo 6. Rapporti con le
istituzioni
6.1. L'infermiere, ai
diversi livelli di responsabilità,
contribuisce ad orientare le
politiche e lo sviluppo del
sistema sanitario, al fine di
garantire il rispetto dei diritti
degli assistiti, l'equo utilizzo
delle risorse e la valorizzazione
del ruolo professionale.
6.2. L'infermiere compensa
le carenze della struttura
attraverso un comportamento
ispirato alla cooperazione,
nell'interesse dei cittadini e
dell'istituzione. L'infermiere ha
il dovere di opporsi alla
compensazione quando vengano a
mancare i caratteri della
eccezionalità o venga pregiudicato
il suo prioritario mandato
professionale.
6.3. L'infermiere, ai
diversi livelli di responsabilità,
di fronte a carenze o disservizi
provvede a darne comunicazione e
per quanto possibile, a ricreare
la situazione più favorevole.
6.4. L'infermiere riferisce
a persona competente e
all'autorità professionale
qualsiasi circostanza che possa
pregiudicare l'assistenza
infermieristica o la qualità delle
cure, con particolare riguardo
agli effetti sulla persona.
6.5. L'infermiere ha il
diritto e il dovere di segnalare
al Collegio le situazioni in cui
sussistono circostanze o
persistono condizioni che limitano
la qualità delle cure o il decoro
dell'esercizio professionale.
Articolo 7. Disposizioni finali
7.1. Le norme deontologiche
contenute nel presente codice sono
vincolanti: la loro inosservanza è
punibile con sanzioni da parte del
Collegio professionale.
7.2. I Collegi Ipasvi si
rendono garanti, nei confronti
della persona e della
collettività, della qualificazione
dei singoli professionisti e della
competenza acquisita e mantenuta.