ALLEGATO I- Casi in cui è consentito lo
svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti diprevenzione e protezione
dai rischi (art. 10)
1. Aziende artigiane e industriali fino a 30
addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10
addetti (1)
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende (2) fino a 200 addetti (2)
(4.1) Addetti assunti a tempo indeterminato.
(4,2) Escluse le attività industriali di cui
all'art. 1 del dpr n. 175/88, le centrali
termoelettriche, gli impianti ed i laboratori
nucleari, le aziende estrattive e altre
attività minerarie, le aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e
le cliniche.
ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza
e di salute per i luoghi di lavoro
1. Rilevazione e lotta antincendio
A
seconda delle dimensioni e dell'uso degli
edifici, delle attrezzature presenti, delle
caratteristiche fisiche e chimiche delle
sostanze presenti, nonché del numero massimo
di persone che possono essere presenti, i
luoghi di lavoro devono essere dotati di
dispositivi adeguati per combattere
l'incendio, e se del caso, di rilevatori di
incendio e di sistemi di allarme.
I
dispositivi non automatici di lotta
antincendio devono essere facilmente
accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica
conforme alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei
luoghi appropriati ed essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di
attività in essi svolta e la frequenza degli
infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno
o più locali adibiti al pronto soccorso.
I
locali adibiti al pronto soccorso devono
essere dotati di apparecchi e di materiale di
pronto soccorso indispensabile ed essere
facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica
conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre
essere disponibile in tutti i luoghi in cui le
condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica
appropriata e deve essere facilmente
accessibile.
ALLEGATO III -Schema indicativo per
linventario dei rischi ai fini dellimpiego di
attrezzature di protezione individuale
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non
esauriente delle attrezzature di protezione
individuale
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA.
-
Caschi di protezione per l'industria (caschi
per miniere, cantieri di lavori pubblici,
industrie varie);
-
Copricapo leggero per proteggere il cuoio
capelluto (berretti, cuffie, retine con o
senza visiera);
-
Copricapo di protezione (cuffie, berretti,
cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in
tessuto rivestito, ecc.).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO.
-
Palline e tappi per le orecchie;
-
Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
-
Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione
per l'industria;
-
Cuffie con attacco per ricezione a bassa
frequenza;
-
Dispositivi di protezione contro il rumore con
apparecchiature di intercomunicazione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL
VISO.
-
Occhiali a stanghette;
-
Occhiali a maschera;
-
Occhiali di protezione contro i raggi X, i
raggi laser, le radiazioni ultraviolette,
infrarosse, visibili;
-
Schermi facciali;
-
Maschere e caschi per la saldatura ad arco
(maschere a mano, a cuffia o adattabili a
caschi protettivi).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE.
-
Apparecchi antipolvere, antigas e contro le
polveri radioattive;
-
Apparecchi isolanti a presa d'aria;
-
Apparecchi respiratori con maschera per
saldatura amovibile;
-
Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
-
Scafandri per sommozzatori.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E
DELLE BRACCIA.
-
Guanti:
contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);
contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;
-
Guanti a sacco;
-
Ditali;
-
Manicotti;
-
Fasce di protezione dei polsi;
-
Guanti a mezze dita;
-
Manopole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE
GAMBE.
-
Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di
sicurezza;
-
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
ALLEGATO V - Elenco indicativo e non
esauriente delle attività e dei settori di
attività per i quali puòrendersi necessario
mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuale
1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL
CRANIO).
Elementi di protezione.
-
Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto
o in prossimità di impalcature e di posti di
lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di
armature, lavori di installazione e di posa di
ponteggi e operazioni di demolizione;
-
Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in
strutture d'acciaio di grande altezza, piloni,
torri, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi
serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali
elettriche;
-
Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie
di miniera;
-
Lavori in terra e in roccia;
-
Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo
aperto e lavori di spostamento di ammassi di
sterile;
-
Uso di estrattori di bulloni;
-
Brillatura mine;
-
Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi
di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
-
Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di
riduzione diretta, in acciaierie, in
laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in
impianti di fucinatura a maglio e a stampo,
nonché in fonderie;
-
Lavori in forni industriali, contenitori,
apparecchi, silos, tramogge e condotte;
-
Costruzioni navali;
-
Smistamento ferroviario;
-
Macelli.
2. PROTEZIONE DEL PIEDE.
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
-
Lavori di rustico, di genio civile e lavori
stradali;
-
Lavori su impalcature;
-
Demolizioni di rustici;
-
Lavori in calcestruzzo ed in elementi
prefabbricati con montaggio e smontaggio di
armature;
-
Lavori in cantieri edili e in aree di
deposito;
-
Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.
-
Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in
strutture di grande altezza, piloni, torri,
ascensori e montacarichi, costruzioni
idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie,
laminatoi, grandi contenitori, grandi
condotte, gru, caldaie e impianti elettrici;
-
Costruzioni di forni, installazione di
impianti di riscaldamento e di aerazione,
nonché montaggio di costruzioni metalliche;
-
Lavori di trasformazione e di manutenzione;
-
Lavori in altiforni, impianti di riduzione
diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti
metallurgici, impianti di fucinatura a maglio
e a stampo, impianti di pressatura a caldo e
di trafilatura;
-
Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo
aperto e rimozione di discarica;
-
Lavorazione e finitura di pietre;
-
Produzione di vetri piani e di vetri cavi,
nonché lavorazione e finitura;
-
Manipolazione di stampi nell'industria della
ceramica;
-
Lavori di rivestimenti in prossimità del forno
nell'industria della ceramica;
-
Lavori nell'industria della ceramica pesante e
nell'industria dei materiali da costruzioni;
-
Movimentazione e stoccaggio;
-
Manipolazione di blocchi di carni surgelate e
di contenitori metallici di conserve;
-
Costruzioni navali;
-
Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola
continua e con intersuola imperforabile.
-
Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con intersuola
termoisolante.
-
Attività su e con masse molto fredde o
ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.
-
In caso di rischio di penetrazione di masse
incandescenti fuse.
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO.
Occhiali di protezione, visiere o maschere di
protezione.
-
Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
-
Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
-
Lavorazione e finitura di pietre;
-
Uso di estrattori di bulloni;
-
Impiego di macchine asportatrucioli durante la
lavorazione di materiale che producono
trucioli corti;
-
Fucinatura a stampo;
-
Rimozione e frantumazione di schegge;
-
Operazioni di sabbiatura;
-
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi;
-
Impiego di pompe a getto liquido;
-
Manipolazione di masse incandescenti fuse o
lavori in prossimità delle stesse;
-
Lavori che comportano esposizione al calore
radiante;
-
Impiego di laser.
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
Autorespiratori.
-
Lavori in contenitori, in vani ristretti e in
forni industriali riscaldati a gas, qualora
sussista il rischio di intossicazione da gas o
di carenza di ossigeno.
-
Lavoro nella zona di caricamento
dell'altoforno;
-
Lavori in prossimità dei convertitori e delle
condutture di gas di altoforno;
-
Lavori in prossimità della colata in siviera
qualora sia prevedibile che se ne sprigionino
fumo di metalli pesanti;
-
Lavori di rivestimento di forni e di siviere
qualora sia prevedibile la formazione di
polveri;
-
Verniciatura a spruzzo senza sufficiente
aspirazione;
-
Lavori in pozzetti, canali ed altri vani
sotterranei nell'ambito della rete fognaria;
-
Attività in impianti frigoriferi che
presentino un rischio di fuoriuscita del
refrigerante.
5. PROTEZIONE DELL'UDITO.
Otoprotettori.
-
Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
-
Lavori che implicano l'uso di utensili
pneumatici;
-
Attività del personale a terra negli
aeroporti;
-
Battitura di pali e costipazione del terreno;
-
Lavori nel legname e nei tessili.
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E
DELLE MANI.
Indumenti protettivi.
-
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi;
-
Lavori che comportano la manipolazione di
masse calde o la loro vicinanza o comunque
un'esposizione al calore;
-
Lavorazione di vetri piani;
-
Lavori di sabbiatura;
-
Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente
infiammabili.
-
Lavori di saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli imperforabili.
-
Operazioni di disossamento e di squartamento
nei macelli;
-
Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel
caso in cui questi siano mossi in direzione
del corpo.
Grembiuli di cuoio.
-
Saldatura;
-
Fucinatura;
-
Fonditura;
Bracciali.
-
Operazioni di disossamento e di squartamento
nei macelli.
Guanti.
-
Saldatura;
-
Manipolazione di oggetti con spigoli vivi,
esclusi i casi in cui sussista il rischio che
il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
-
Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi
e alcalini.
Guanti a maglia metallica.
-
Operazione di disossamento e di squartamento
nei macelli;
-
Attività protratta di taglio con il coltello
nei reparti di produzione e macellazione;
-
Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE
INTEMPERIE.
-
Lavori edili all'aperto con clima piovoso e
freddo.
8. LAVORI FOSFORESCENTI.
-
Lavori in cui è necessario percepire in tempo
la presenza dei lavoratori.
9. ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA
(IMBRACATURE DI SICUREZZA).
-
Lavori su impalcature;
-
Montaggio di elementi prefabbricati;
-
Lavori su piloni.
10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA.
-
Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
-
Posti di lavoro in cabine di manovra
sopraelevati di transelevatori;
-
Posti di lavoro sopraelevati su torri di
trivellazione;
-
Lavori in pozzi e in fogne.
11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE.
-
Manipolazione di emulsioni;
-
Concia di pellami.
ALLEGATO VI - Elementi di riferimento -
Fattori individuali di rischio
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può
costituire un rischio tra l'altro
dorso-lombare nei casi seguenti:
-
il carico è troppo pesante (kg 30);
-
è ingombrante o difficile da afferrare;
-
è in equilibrio instabile o il suo contenuto
rischia di spostarsi;
-
è collocato in una posizione tale per cui deve
essere tenuto o maneggiato a una certa
distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
-
può, a motivo della struttura esterna e/o
della consistenza, comportare lesioni per il
lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra
l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
-
è eccessivo;
-
può essere effettuato soltanto con un
movimento di torsione del tronco;
-
può comportare un movimento brusco del carico;
-
è compiuto col corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro
possono aumentare le possibilità di rischio
tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
-
lo spazio libero, in particolare verticale, è
insufficiente per lo svolgimento dell'attività
richiesta;
-
il pavimento è ineguale, quindi presenta
rischi di inciampo o di scivolamento per le
scarpe calzate dal lavoratore;
-
il posto o l'ambiente di lavoro non consentono
al lavoratore la movimentazione manuale di
carichi a un'altezza di sicurezza o in buona
posizione;
-
il pavimento o il piano di lavoro presenta
dislivelli che implicano la manipolazione del
carico a livelli diversi;
-
il pavimento o il punto di appoggio sono
instabili;
-
la temperatura, l'umidità o la circolazione
dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività.
L'attività può comportare un rischio tra
l'altro dorso-lombare se comporta una o più
delle seguenti esigenze:
-
sforzi fisici che sollecitano in particolare
la colonna vertebrale, troppo frequenti o
troppo prolungati;
-
periodo di riposo fisiologico o di recupero
insufficiente;
-
distanze troppo grandi di sollevamento, di
abbassamento o di trasporto;
-
un ritmo imposto da un processo che non può
essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei
seguenti casi:
-
inidoneità fisica a svolgere il compito in
questione;
-
indumenti, calzature o altri effetti personali
inadeguati portati dal lavoratore;
-
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze
o della formazione.
ALLEGATO VII - Prescrizioni minime
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente allegato si
applicano al fine di realizzare gli obiettivi
del titolo VI e qualora gli elementi esistano
sul posto di lavoro e non contrastino con le
esigenze o caratteristiche intrinseche della
mansione.
1. ATTREZZATURE.
a) Osservazione generale.
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non
deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
I
caratteri sullo schermo devono avere una buona
definizione e una forma chiara, una grandezza
sufficiente e vi deve essere uno spazio
adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile,
esente da sfarfallamento o da altre forme
d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri
e lo sfondo dello schermo devono essere
facilmente regolabili da parte
dell'utilizzatore del videoterminale e
facilmente adattabili alle condizioni
ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed
inclinabile liberamente e facilmente per
adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È
possibile utilizzare un sostegno separato per
lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi
che possano causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera.
La tastiera deve essere inclinabile e
dissociata dallo schermo per consentire al
lavoratore di assumere una posizione
confortevole e tale da non provocare
l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera deve essere
sufficiente onde consentire un appoggio per le
mani e le braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca
onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le
caratteristiche dei tasti devono tendere ad
agevolare l'uso della tastiera stessa.
I
simboli dei tasti devono presentare
sufficiente contrasto ed essere leggibili
dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie
poco riflettente, essere di dimensioni
sufficienti e permettere una disposizione
flessibile dello schermo, della tastiera, dei
documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere
stabile e regolabile e deve essere collocato
in modo tale da ridurre al massimo i movimenti
fastidiosi della testa e degli occhi.
È
necessario uno spazio sufficiente che permetta
ai lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro deve essere stabile,
permettere all'utilizzatore una certa libertà
di movimento ed una posizione comoda.
I
sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in
altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di
coloro che lo desiderino.
ALLEGATO VIII - Elenco di sistemi,
preparati e procedimenti
1. Produzione di auramina con il metodo
Michler.
2. Lavori che espongono agli idrocarburi
policiclici aromatici presenti nella
fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o
nelle polveri di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e
nebbie prodotti durante il raffinamento del
nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella
fabbricazione di alcool isopropilico.
ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di
attività lavorative che possono comportare la
presenza diagenti biologici
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con
animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le
unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari
e diagnostici, esclusi i laboratori di
diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti
e di raccolta di rifiuti speciali
potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione
delle acque di scarico.
ALLEGATO X - Segnale di rischio
biologico
ALLEGATO XI - Elenco degli agenti
biologici classificati
1. Sono inclusi nella classificazione
unicamente gli agenti di cui è noto che
possono provocare malattie infettive in
soggetti umani.
I
rischi tossico ovvero allergenico
eventualmente presenti sono indicati a fianco
di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli
agenti patogeni di animali e piante di cui è
noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco
di agenti biologici classificati non si è
tenuto conto dei microorganismi geneticamente
modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici
si basa sull'effetto esercitato dagli stessi
su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei
particolari effetti sui lavoratori la cui
sensibilità potrebbe essere modificata da
altre cause quali malattia preesistente, uso
di medicinali, immunità compromessa, stato di
gravidanza o allattamento, fattori dei quali è
tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di
cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati
inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non
sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose
specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco
comprende le specie più frequentemente
implicate nelle malattie, mentre un
riferimento di carattere più generale indica
che altre specie appartenenti allo stesso
genere possono avere effetti sulla salute
dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato
nell'elenco degli agenti biologici, è
implicito che i ceppi e le specie definiti non
patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni
notariamente virulenti, il contenimento
richiesto dalla classificazione del ceppo
parentale non è necessariamente applicato a
meno che la valutazione del rischio da esso
rappresentato sul luogo di lavoro non lo
richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati
nell'uomo e che ancora non figurano nel
presente allegato devono essere considerati
come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno
che sia provato che non possono provocare
malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 e
indicati con asterisco (*) o con doppio
asterisco (**) nell'elenco allegato possono
comportare un rischio di infezione limitato
perché normalmente non sono veicolati
dall'aria. Nel caso di particolari attività
comportanti l'utilizzazione dei suddetti
agenti, in relazione al tipo di operazione
effettuata e dei quantitativi impiegati può
risultare sufficiente, per attuare le misure
di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII e ai
punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i
livelli di contenimento ivi previsti per gli
agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano
dalla classificazione dei parassiti si
applicano unicamente agli stadi del ciclo del
parassita che possono essere infettivi per
l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che
individuano gli agenti biologici che possono
provocare reazioni allergiche o tossiche,
quelli per i quali è disponibile un vaccino
efficace e quelli per i quali è opportuno
conservare per almeno dieci anni l'elenco dei
lavoratori che hanno operato in attività con
rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato
con detti agenti deve essere conservato per
almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima
attività comportanti rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.
Ndr alla banca dati:
Gli elenchi dei batteri (e organismi simili),
dei virus, dei parassiti e dei funghi sono
pubblicati da pag. 45 a pag. 52 del S.O. n.
141 della Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12
novembre 1994 e saranno riportati nella
versione 2.0-1995 della banca dati dl 626-94.
ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure
di contenimento e sui livelli di contenimento
Nota preliminare:
Le misure contenute in questo allegato debbono
essere applicate in base alla natura delle
attività, la valutazione del rischio per i
lavoratori e la natura dell'agente biologico
di cui trattasi.
A. Misure di contenimento B. Livelli di
contenimento
1. La zona di lavoro deve essere separata da
qualsiasialtra attività nello stesso edificio
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e
l'aria estrattadevono essere filtrate
attraverso un ultrafiltro (HEPA)o un filtro
simile
3. L'accesso deve essere limitato alle
personeautorizzate
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa
a tenutaper consentire la disinfezione
5. Specifiche procedure di disinfezione
6. La zona di lavoro deve essere manutenuta ad
unapressione negativa rispetto a quella
atmosferica
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio,
roditori edinsetti
8. Superfici idrorepellenti e di facile
pulitura
9. Superfici resistenti agli acidi, agli
alcali, ai solventi, aidisinfettanti
10. Deposito sicuro per agenti biologici
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo
che permettadi vederne gli occupanti
12. I laboratori devono contenere
l'attrezzatura a loronecessaria
13. I materiali infetti, compresi gli animali,
devonoessere manipolati in cabine di
sicurezza, isolatori oaltri adeguati
contenitori
14. Inceneritori per l'eliminazione delle
carcasse di animali
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei
rifiuti
16. Trattamento delle acque reflue |