Tutela delle lavoratrici madri nel settore della
sanità P.
Barbina P.
De Michieli R.
Brisotto F.
Pisoni C.
Giuliani M.
Croatto A.
Bulfone A.
Muran Con
la collaborazione di: Direzione del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Dipartimenti di Prevenzione della Regione FVG, ISPESL,
Agenzia Regionale della Sanità, Commissione Pari Opportunità della Regione
FVG. TUTELA
DELLE LAVORATRICI MADRI NEL
SETTORE DELLA SANITA' PREMESSA Lo scopo principale di questo lavoro é stato quello di fornire al
Datore di Lavoro delle indicazioni in merito agli obblighi previsti dal
Decreto Legislativo 151/2001 recante “Testo unico delle disposizioni in
materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” e dalle
normative precedenti, per garantire la tutela della salute e della sicurezza
della donna dall'inizio della gravidanza al momento del reinserimento
lavorativo. La normativa vigente impone al datore di lavoro (D.Lgs.645/98 e Legge
53/00 e D.Lgs.151/2001) di valutare i rischi anche in relazione alla
gravidanza, puerperio e all'allattamento e di identificare luoghi di lavoro
“sicuri” ove permettere alla
donna in gravidanza di continuare a svolgere la sua attività. A tale scopo si é voluto
proporre un'analisi più approfondita rispetto alla semplice constatazione
della presenza di un rischio, per evitare il completo allontanamento della
lavoratrice dalla sua attività. La seguente documentazione inoltre potrà essere utilizzata dalle
Aziende come materiale informativo per le dipendenti. Le figure più direttamente coinvolte nella gestione diretta delle
procedure di tutela della donna in gravidanza sono: Direzione Sanitaria,
Amministrativa, Infermieristica; Responsabili di Dipartimento e di Unità
Operativa; Servizio di Prevenzione Protezione; Medico Competente; ad esse
spetterà il compito di adattare le indicazioni alle singole realtà
aziendali. QUADRO
NORMATIVO La normativa di tutela del lavoro
femminile è attualmente riunita nel D.Lgs.
26.03.2001, n. 151 "Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo
2000". Tuttavia ci sembrava utile una disamina delle norme precedenti
che, anche se in parte sostituite dal Testo Unico (i cui articoli sono citati
in neretto), danno un quadro completo della progressiva estensione dei campi
di applicazione. Ø
Art.
37 della Costituzione: speciale ed adeguata protezione per la madre e il bambino. Ø
L.
30/12/71 n. 1204
“Tutela delle lavoratrici madri” stabilisce il divieto di licenziamento (art.54 e 56 T.U.); la lavoratrice non può essere licenziata
dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno d'età del
bambino. Il divieto viene meno in caso di giusta causa (colpa grave della
lavoratrice, ecc.) Il divieto d'impiego in lavori particolari: lavori
pericolosi faticosi ed insalubri, il trasporto e sollevamento pesi (art.7 T.U.). Il divieto è operante per tutta la durata della
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto; astensione obbligatoria (art.16
T.U.); astensione anticipata (art.17
T.U.); astensione facoltativa (art.5
T.U.); periodi di riposo (art.39 e
41 T.U.). Ø
DPR
25/11/76 n.
1026 “ Regolamento di attuazione della L. 1204/71” (allegato
A T.U.) in cui si riportano i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
vietati durante la gravidanza e per alcuni fino a 7 mesi dopo il parto; tra
questi: i lavori vietati ai fanciulli e adolescenti elencati nel DPR 432/76
ora anche ai sensi del D.Lgs.345/99 e 262/00 (tra cui lavori di mattatoio e
nei magazzini frigoriferi); i lavori che prevedono obbligo di visita medica
periodica ai sensi del DPR 303/56, (ora anche ai sensi del D.Lgs. 277/91 e
D.Lgs 626/94) fino a 7 mesi dopo il parto; i lavori elencati nella tabella
delle malattie professionali DPR 1124/65 (ora anche DPR 336/94) fino a 7 mesi
dopo il parto; esposizione a radiazioni ionizzanti DPR 165/84 (ora D.Lgs
230/95 e 241/00) fino a 7 mesi dopo il parto; i lavori di manovalanza pesante;
su scale o impalcature mobili e fisse; che comportano stazione in piedi per più
di meta' dell'orario di lavoro o che obbligano a una posizione particolarmente
affaticante; macchine mosse o comandate a pedali con ritmo frequente; macchine
o utensili vibranti (fino al periodo di astensione obbligatoria); lavori di
assistenza e cura degli infermi nei reparti di malattie infettive e mentali
fino a 7 mesi dopo il parto; lavori agricoli con sostanze nocive; monda e
trapianto del riso; lavori a bordo di mezzi di comunicazione in moto (navi,
aerei, treni, pullman) fino al periodo di astensione obbligatoria. Inoltre la
lavoratrice può essere allontanata dal rischio qualora vi sia pericolo di
contagio in periodi di epidemia da contatti con il pubblico o con particolari
strati di popolazione. Ø
L.
09/12/77 n. 903
“Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro” introduce
il divieto di lavoro notturno (art.53
T.U.). Ø
Circolare
Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 05/11/90 (elenco di lavori considerati pregiudizievoli o
gravosi in relazione all’avanzato stato di gravidanza). Lavori del personale
medico e paramedico; lavori d’assistenza in centri per handicappati; lavori
a contatto con bambini e attività ausiliarie negli asili nido e scuole
materne. Ø
L.
07/08/90 n. 232
(art.9 T.U.) riguardante la polizia di stato. Ø
Sentenza
della Corte Costituzionale
n. 58/93 attribuisce alle Regioni, e per esse alle Aziende
Sanitarie, le competenze in materia di controlli di carattere sanitario
previsti dalla Legge 1204/71. Ø
D.Lgs
09/09/94 n.566
modifica e aggiorna il sistema sanzionatorio in materia di tutela delle
lavoratrici madri. Ø
D.Lgs
19/09/94 n. 626
sostituisce l’art.14 (locali di riposo) DPR 303/56 , prevedendo che: “ le
donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di
riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate” Ø
D.Lgs
17/03/95 n.230
“Attuazione delle direttive Euratom …. in materia di radiazioni
ionizzanti”. (art.8 T.U.) Si fa
inoltre obbligo alla lavoratrice di notificare al datore di lavoro il proprio
stato di gestazione non appena accertato. Ø
D.Lgs
26/05/00 n. 41 art. 69 disposizioni
particolari per le lavoratrici Ø
D.Lgs.
25/11/96 n.
645
concernente “Il miglioramento della sicurezza e salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d’allattamento”, (art.7
T.U.) integra il divieto di esposizione delle gestanti e delle madri
adottive e affidatarie fino ai 7 mesi di età del bambino a lavori faticosi,
pericolosi e insalubri con agenti chimici, fisici e biologici e processi
industriali ritenuti pericolosi (piombo e derivati, toxoplasma e virus della
rosolia se la lavoratrice non e' immunizzata, lavori in atmosfera in
sovrapressione e lavori minerari sotterranei; per esposizione a piombo e
lavori minerari anche nei 7 mesi successivi al parto). Agli artt.11 e 12 T.U. definisce
l'obbligo per il datore di lavoro di valutare anche i rischi per la sicurezza
e la salute delle lavoratrici gestanti (che hanno comunicato il proprio
stato), puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto
e di adottare le misure necessarie affinché sia evitata l'esposizione al
rischio, nonché l'obbligo di informazione delle lavoratrici e dei
rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione. I rischi sono indicati nell'allegato
C del T.U.: agenti fisici considerati come agenti che comportano lesioni
al feto o rischio di distacco della placenta: vibrazioni, movimentazione
manuale dei carichi, rumore, radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti,
sollecitazioni termiche, movimenti, posizioni di lavoro, spostamenti, fatica
mentale e fisica.; agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 ai sensi
dell'art.75 del D.Lgs. 626/94; agenti chimici: sostanze etichettate R40
(possibilità di effetti irreversibili) R45 (può provocare il cancro) R46 (può
provocare alterazioni genetiche ereditarie) R47 (può provocare malformazioni
congenite); agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del D.Lgs. 626/94
(idrocarburi policiclici aromatici di fuliggine, catrame e pece, polveri di
legno duro), mercurio, medicamenti antimitotici, monossido di carbonio; agenti
chimici pericolosi con assorbimento cutaneo; i processi industriali elencati nell'allegato VIII del D.Lgs. 626/94
(raffinamento del nichel, fabbricazione alcool isopropilico);
i lavori sotterranei di carattere minerario. Inoltre l' art. 6 conferma il
divieto del lavoro notturno per tali lavoratrici Ø
D.Lgs
532/99 L. 25/99
“Divieto al turno notturno in gravidanza e fino al compimento di un anno di
età del bambino”: non si può obbligare al turno notturno fino ai tre anni
del figlio e ai 12 anni se genitore unico affidatario. Ø
L.
08/03/00 n. 53 “Disposizioni
per il sostegno della maternità e paternità….” benefici anche per le
lavoratrici autonome; fruibilità dei 5 mesi di astensione obbligatoria anche
in caso di parto prematuro e flessibilità dell’astensione obbligatoria
previa certificazione del medico specialista (ginecologo) del SSN e del Medico
Competente (in caso di attività sottoposte a sorveglianza sanitaria), che
attestino che l’opzione non arreca pregiudizio alla salute del nascituro e
della gestante (art.20 T.U.). La tutela prevista dalla legge è rivolta a
tutte le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, in formazione lavoro,
part-time, socie di cooperative o di società, le utenti dei servizi di
orientamento e formazione scolastica, universitaria, professionale, le allieve
di Istituti di formazione e Universitari nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici. DEFINIZIONI Ø
Astensione obbligatoria (congedo di maternità, Capo III
artt.16-27): deve essere concessa nei due mesi che precedono la data presunta del
parto e nei tre mesi che seguono, anche nel caso di parto anticipato. Può
essere anticipata a tre mesi nei lavori gravosi, può essere estesa oltre i
limiti previsti, a giudizio della Direzione Provinciale del Lavoro, in caso di
lavori pregiudizievoli, complicanze gestazionali, impossibilità di cambio
mansioni della gestante e lavori a rischio per l' allattamento. Può essere
posticipata di un mese dalla data presunta del parto (flessibilità del congedo di
maternità, art.20) a richiesta della gestante previo parere del
ginecologo e, per lavori soggetti a sorveglianza sanitaria, anche del medico
competente. Ø
Congedo di paternità(Capo IV artt.28 -31): il
padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per la durata del congedo
di maternità o per la parte residua in caso di morte o grave infermità della
madre, abbandono, affidamento esclusivo del bambino al padre.
Ø
Astensione facoltativa (congedo parentale, Capo V artt.32-38): può essere ottenuta entro gli otto anni del bambino, per un periodo
complessivo di sei mesi (anche frazionati) per ciascuno dei genitori, dopo che
siano trascorsi i tre mesi d'astensione obbligatoria. In caso di handicap
grave fino al terzo anno di età del bambino. Ø
Controlli prenatali (Capo II artt.6-15) Le
lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l' effettuazione
di esami prenatali eseguiti durante l' orario di lavoro. Ø
Congedi per la malattia del figlio (Capo VII artt.47-52):
diritto di astenersi dal lavoro per entrambi i genitori alternativamente fino
ai 3 anni del bambino, dai 3 agli 8 anni per 5 giorni all'anno ciascuno. Ø
Riposi e permessi (Capo VI artt.39-46):
nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due ore (anche
cumulabili) di riposo giornaliero. PERCORSI
Sono illustrati negli schemi allegati (schema 1 e 2) LA LAVORATRICE
accertato lo stato di gravidanza
lo comunica al Datore di Lavoro (DdL)
con un certificato medico di gravidanza rilasciato su carta intestata del
S.S.N a firma di un medico di una struttura pubblica o convenzionata con il
S.S.N. (Allegato 1) La dipendente esposta
a rischio radiologico ha l'obbligo
di trasmettere immediatamente (risposta positiva al primo accertamento) la
certificazione al DdL. IL
DATORE DI LAVORO a)
segnala lo stato di
gravidanza della dipendente alla Direzione di appartenenza e/o al Responsabile
di Unità Operativa/Dipartimento secondo le procedure adottate da ogni singola
Azienda; b)
informa la lavoratrice e
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono essere
evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da
utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della
sicurezza della stessa e del nascituro; sulle norme di tutela di tipo
amministrativo e contrattuale (astensione anticipata, astensione obbligatoria,
facoltativa, congedi parentali, rientro al lavoro, ecc.). Sarà opportuno che
le Aziende predispongano un opuscolo informativo per le dipendenti; c)
richiede ai Dirigenti o
preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di
Prevenzione e Protezione (SPP) e degli RLS, una
valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la gravida e
il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso
la stessa UO con limitazioni o cambio della mansioni, o predisporre il
trasferimento presso altra struttura (Allegato
2); d)
nell’impossibilità
di adibire la lavoratrice all’interno dell’Azienda in attività non a
rischio lo segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL)
che puo' disporre, sulla base di accertamento medico avvalendosi dei
competenti organi del S.S.N., l'interdizione
dal lavoro per uno o più periodi (astensione
per lavoro a rischio). LA
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO Nell'Allegato 3 (tabella
n.1) sono sintetizzati i rischi presenti nelle strutture sanitarie sulla
base delle normative di tutela vigenti, correlati alle prescrizioni/divieti
per le lavoratrici e ad alcune informazioni sugli effetti più noti sulla
salute della madre, del feto e del bambino durante l'allattamento. Inoltre
sono stati identificati i reparti,
i servizi e gli ambulatori (tabella n.2),
le attività con esposizione a rischio chimico e ergonomico (tabella n.3) da interdire alle lavoratrici in gravidanza, puerperio
e allattamento. Per quanto riguarda il rischio biologico, data l'importanza che riveste
nell'ambito sanitario, si é graduata l'entità del rischio delle singole
attività e procedure (tabella n.4 e 5),
per poter definire più precisamente le attività da cui escludere la donna in
gravidanza, dando contemporaneamente delle indicazioni al datore di lavoro
sulle procedure che possono essere svolte senza rischio o con rischio residuo
basso. Si ricorda che nel documento di
valutazione dei rischi dovranno essere individuati, attraverso le schede di
sicurezza e le frasi di rischio, gli agenti chimici pericolosi per la fertilità
e lo sviluppo embrionale (R40,
R45, R46, R49, R60). In questi casi il medico
competente dovrà valutare le situazioni per cui e' controindicata
l'esposizione del lavoratore. Tra queste si segnala:
documentata difficoltà al concepimento per ridotta fertilità, precedenti
aborti spontanei, morti perinatali, interruzioni di gravidanza per documentata
malformazione del feto, figli con anomalie su base genetica o con neoplasie
comparse nei primi anni di vita. In tutti i casi di esposizione
ad altri fattori che possono rappresentare un rischio per il concepimento
(sostanze chimiche, movimentazione manuale di carichi, radiazioni ionizzanti,
….), vanno intraprese le opportune misure di prevenzione ed effettuata la
formazione dei dipendenti. GRAVIDANZA A RISCHIO Qualora
la lavoratrice presenti delle complicanze durante il periodo di gravidanza può
presentare alla DPL una domanda di astensione per gravidanza a rischio corredata da un certificato
rilasciato su carta intestata del S.S.N., da un ginecologo del S.S.N. o con
esso convenzionato, oppure convalidato da un medico distrettuale (Allegato
4). La DPL può disporre, sulla base di un accertamento medico, avvalendosi
dei competenti organi del S.S.N. l'interdizione
al lavoro per uno o più periodi, e ne informa il DdL. ASTENSIONE
DAL LAVORO (Congedo di maternità) Se la lavoratrice ha continuato
a svolgere la sua attività e la gravidanza è proseguita senza complicanze,
la dipendente può chiedere l’astensione dal lavoro in momenti diversi ·
Astensione
anticipata che deve essere
richiesta al DPL, entro i tre mesi
antecedenti alla data presunta del parto, nel caso in cui si svolgano lavori ritenuti gravosi e/o pregiudizievoli in relazione all’avanzato
stato di gravidanza. (Allegato 4).
La DPL può, verificata la presenza delle condizioni citate, disporre
l’astensione dal lavoro a partire da 3 mesi prima del parto. ·
Astensione
obbligatoria Ha
una durata di cinque mesi, che possono essere così
distribuiti: Ø
due
mesi prima della data
presunta del parto e tre
mesi dopo la data del parto; Ø
un
mese prima della data
presunta del parto e quattro mesi dopo
il parto (flessibilità dell'astensione
obbligatoria). Questa opzione può essere richiesta dalla lavoratrice nel
settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal
ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato. Per le attività sottoposte a
sorveglianza sanitaria il Medico Competente dovrà attestare l'assenza di
controindicazioni lavorative. Ø
In caso di attività
a rischio per l'allattamento questo periodo è prolungato
sino a sette mesi dopo il parto (prolungamento del periodo di astensione
obbligatoria). La donna può inoltrare la domanda al datore di lavoro entro il
terzo mese di vita del bambino. Il DdL,
in caso di impossibilita' ad adibire la lavoratrice ad altra mansione ne
informa la DPL. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di
astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto. In caso di parto posticipato i conteggi di astensione
obbligatoria post-partum, partono
dalla data effettiva del parto. Per quanto
riguarda la retribuzione durante l’astensione obbligatoria si ricorda che
le lavoratrici hanno diritto, fatto salvo diversa disposizione contrattuale,
ad un’indennità giornaliera pari all’80 % della retribuzione. In questo
periodo non vanno godute ferie ed assenze eventualmente spettanti. PERMESSI PER ACCERTAMENTI NELLA
FASE PRE-NATALE La lavoratrice gestante, che ha informato il DdL consegnando il certificato medico di gravidanza, ha diritto a
permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, di accertamenti
clinici, o di visite specialistiche nel caso in cui debbano essere eseguiti
durante l'orario di lavoro. Per fruire dei permessi le lavoratrici presentano
apposita richiesta (Allegato 6) e
la documentazione giustificativa attestante la data e l'orario degli
accertamenti. PARTO La lavoratrice deve presentare al DdL
un certificato di nascita entro 30 giorni dal parto. ASTENSIONE
FACOLTATIVA (Congedo parentale) L’astensione facoltativa può iniziare al
termine dell’astensione obbligatoria e presenta alcune caratteristiche: ·
domanda: al DdL durante il periodo
di astensione obbligatoria; ·
interessati: può essere richiesta da
entrambi i genitori. I genitori possono assentarsi dal lavoro anche
contemporaneamente, in particolare il padre può richiedere l’astensione
facoltativa anche durante l'astensione l'obbligatoria della madre; ·
durata: per ciascuno dei genitori individualmente il periodo massimo è di sei
mesi, ma se ne usufruiscono ambedue i genitori il limite massimo del congedo
è di 10 mesi, nel caso sia il padre ad utilizzare per almeno tre mesi tale
limite è elevato a 11 mesi; ·
Limiti
temporali: fino a 8 anni di
vita del bambino in modo sia continuativo che frazionato. ·
Unico
genitore: il padre o la
madre che sia unico genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro per un
periodo continuativo o frazionato non superiore ai 10 mesi. ·
In caso di
adozione o affidamento anche internazionale il limite di età del bambino
e’ elevato a 6 anni per la
retribuzione e a 12 anni per il diritto al congedo parentale, che deve comunque essere fruito entro i primi 3 anni
dall’ingresso del bambino nella famiglia adottiva od affidataria. ·
prolungamento possibile
fino a tre anni, per genitori con
figlio con handicap in situazione di gravità accertata; Il trattamento economico è pari a quanto previsto dalle norme vigenti.
Il D.Lgs. 151/2001 indica un‘indennità pari al 30% della retribuzione,
dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di 6 mesi. A
titolo indicativo ricordiamo che l’attuale CCNL prevede la seguente
retribuzione: ·
fino
al compimento del 3° anno di vita del bambino (i
primi 30 giorni di astensione facoltativa sono al 100% i successivi 150
giorni al 30 % dello stipendio) ·
dal
compimento del 3° anno al compimento dell'8° anno di vita del bambino (la retribuzione è pari al 30 % dello stipendio solamente
nell'ipotesi in cui il reddito individuale sia inferiore a 2.5 volte
l'importo del trattamento minimo di pensione.) RIENTRO AL LAVORO La ripresa dell'attività lavorativa può
avvenire in diversi momenti: ·
Nei
primi sette mesi dopo il parto
la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il puerperio o
l'allattamento. L'allegato 5 contiene la modulistica per poter usufruire
dell'astensione dal lavoro fino ai sette mesi dopo il parto. ·
Nei
primi 12 mesi dopo il parto
la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno (dalle
ore 24.00 alle ore 6.00). ·
Periodi
di riposo: durante il 1°
anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di
un ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro
è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative
anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della
lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di
riposo sono raddoppiati. ·
Allattamento
oltre al 7° mese: in questo caso
é consigliabile richiedere una certificazione del pediatra di libera scelta,
rinnovabile periodicamente, da inviare al Medico Competente per la
formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad
attività lavorative a rischio per l' allattamento e che copra la durata dello
stesso . Alla sospensione la lavoratrice verrà sottoposta a controllo
sanitario per modificare il giudizio di idoneità. Al rientro al
lavoro dopo la gravidanza, le lavoratrici e i lavoratori, nel caso del
congedo di paternità, fatto salvo loro espressa rinuncia, hanno il diritto
di rientrare nella stessa unità produttiva occupata all’inizio del
periodo di astensione, con le stesse mansioni o altre equivalenti, e di
rimanervi almeno sino all’età di un anno del bambino. Nel caso di
adozione o affidamento queste norme si applicano sino ad un anno
dall’ingresso del bambino nel nuovo nucleo familiare. ALTRE DISPOSIZIONI DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art.54) Va dall’inizio della
gravidanza sino al compimento dell’età di un anno del bambino purché non
si ricada in uno dei casi previsti dalla legge (colpa grave, scadenza dei
termini del contratto di lavoro, fallimento dell’azienda, ….). MALATTIA DEL BAMBINO (art.47) Se di età inferiore a 3
anni entrambi i genitori hanno il diritto di assentarsi dal lavoro durante le
malattie del bambino, limite elevato a 6 anni nel caso di adozioni o
affidamenti. Dopo il compimento dell'anno del bambino sono retribuiti 30
giorni nel corso di ogni anno/solare. Se di età compresa tra 3 e 8 anni entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal
lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno solare per ciascun genitore.
Questo periodo è usufruibile entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia
e fino all’età di 12 anni del figlio in caso di adozione o affidamento. La malattia
del bambino deve essere attestata da certificato rilasciato da un
medico specialista del S.S.N. o
con esso convenzionato. La richiesta di congedo va accompagnata dalla
dichiarazione che l’altro genitore non sia in congedo contemporaneo per gli
stessi motivi. ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO (art.
53) Il lavoro notturno non deve
essere obbligatoriamente prestato: ·
dalla lavoratrice madre
di un figlio di età inferiore ai tre anni o, alternativamente dal padre
convivente; ·
dalla lavoratrice o dal
lavoratore, se unici genitori affidatari di un figlio convivente di età
inferiore ai dodici anni; ·
dalla lavoratrice o dal
lavoratore che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
Legge 104/92 e successive
modificazioni. PERIODI DI RIPOSO IN CASO DI FIGLIO CON HANDICAP GRAVE (art.42) Nel caso il bambino sia
portatore di handicap grave, in alternativa al congedo parentale, oltre ai già
descritti periodi di riposo e sino al compimento del terzo anno di vita, uno
dei due genitori ha diritto ad un permesso giornaliero retribuito di due ore
di riposo. Successivamente al terzo anno di vita i genitori possono fruire dei
permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92. CONGEDO DI PATERNITA' (art.28) In caso di morte o grave
infermità della madre; abbandono del bambino da parte della madre;
affidamento esclusivo del bambino; adozione od affidamento nel caso in cui il
congedo non sia stato richiesto dalla lavoratrice; il
padre, previa consegna al DdL della certificazione che attesti quanto
richiesto, ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata dell’astensione
obbligatoria o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre. I trattamenti economici sono
quelli previsti per questo tipo di congedo. Per quanto attiene i periodi di
riposo il padre ne ha diritto come la madre, qualora questa non se ne
avvalga, o non sia lavoratrice dipendente. ADOZIONI E AFFIDAMENTI (artt.26,27,31,36,37,45,50) Nel caso di adozione od
affidamento di un bambino la madre può richiedere il periodo di astensione
obbligatoria. Si precisa che il congedo può essere richiesto dalla
lavoratrice nel caso il bambino non abbia un età maggiore a sei anni e deve
essere fruito durante i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del
bambino nella famiglia adottiva od affidataria. In caso di adozioni e
affidamenti preadottivi internazionali l’astensione
obbligatoria può essere richiesta sino al compimento della maggiore età. Inoltre entrambi i genitori hanno anche diritto a fruire ad un congedo,
senza indennità e retribuzione, di durata corrispondente al periodo trascorso
all’estero e richiesto dallo Stato in cui avviene l’adozione. La
certificazione di questo periodo è a cura dell’Ente che segue la procedura
di adozione. Per quanto riguarda i
periodi di riposo, la malattia del figlio e la conservazione del posto al
rientro al lavoro si applicano, anche nel caso di adozione e/o
affidamento, le medesime disposizioni ricordate negli appositi paragrafi. DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO LAVORO A TEMPO PARZIALE (art.60) Nel caso di lavoro a tempo
parziale i genitori beneficiano dei medesimi diritti per quanto riguarda la
durata dei congedi previsti (periodi di astensione). Appare utile ricordare
che anche per questi lavoratori vale quanto previsto in tema di valutazione
dei rischi e provvedimenti ad essa connessi a tutela della salute e della
sicurezza della lavoratrice e del nascituro. LAVORI SOCIALMENTE UTILI (art.65) I periodi di astensione
obbligatoria dei genitori sono dovuti anche ai lavoratori impegnati nei lavori
socialmente utili, alla madre può essere concessa l’astensione nel terzo
mese prima del parto per lavori gravosi o pregiudizievoli. Per questi
lavoratori vale quanto previsto in tema di valutazione dei rischi e
provvedimenti a questa connessi. LAVORATRICI LIBERE PROFESSIONISTE (artt.70-73) Alle lavoratrici libere
professioniste iscritte ad una cassa di previdenza tra quelle riportate nella
tabella D del Testo unico (avvocati e procuratori, assistenza farmacisti,
veterinari, medici, geometri, commercialisti, ingegneri, ragionieri e periti
commerciali, …..) spetta un’indennità di maternità per i due mesi
antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La domanda va
presentata dalla lavoratrice alla competente cassa di previdenza e assistenza
a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine di
centottanta giorni dal parto. La domanda va corredata da certificato medico
comprovante la data di inizio della gravidanza e la data (presunta) del parto,
nonché dalla dichiarazione attestante la propria situazione di lavoratrice
libero professionista. L’indennità
spetta anche nel caso di adozione o affidamento di un bambino di età
inferiore ai sei anni; la domanda va presentata alla cassa di previdenza e
assistenza entro centottanta giorni dall’ingresso del bambino in famiglia.
Nel caso di interruzione, spontanea o volontaria della gravidanza verificatasi
dopo il terzo mese, è riconosciuta, su richiesta della lavoratrice,
un’indennità di un mese. La domanda va presentata entro centottanta giorni
corredata di certificato medico attestante l’avventa interruzione e il
periodo di gravidanza. (Allegato 1) FAC-SIMILE CERTIFICATO
MEDICO DI GRAVIDANZA (ex
art. 14 del D.P.R. 26 novembre 1976 n° 1026)
Si certifica che la signora
___________________________________________________________
nata a______________________________________________ il ______ /
______ / ____________
residente a
_______________________________________________________________________
in data odierna è gravida alla
_______________ settimana.
La data presunta del parto è il ______ / ______ / ____________ .
Timbro
del S.S.N. e Firma
( Ginecologo di struttura pubblica o convenzionata con S.S.N.)
Dichiaro di svolgere la mia attività
presso l'Azienda _____________________________________ nell'Unità
Operativa ____________________________________ con mansioni di (qualifica)
__________________________________
Firma
Dipendente
_________________________ (Allegato 2) SCHEDA
DI VALUTAZIONE PER LA COLLOCAZIONE DELLA
LAVORATRICE MADRE Si certifica che
la Sig.ra__________________________ nata a _______ il ______/______/______ dipendente della
______________________________con la qualifica di_____________________ ” in gravidanza alla
___________settimana di gestazione (data
presunta del parto_____________) ” in allattamento (data del parto___________) ÿ
può rimanere in servizio presso la stessa struttura/reparto/UO di
appartenenza
Firma Dirigente
Responsabile ______________________________ ÿ
viene collocata presso la struttura/reparto/UO:____________________________________
Firma
Dirigente Responsabile
______________________________
ÿ
non e' possibile una
modifica delle condizioni di lavoro attraverso un cambio mansione o
struttura/reparto/UO che tuteli la lavoratrice in gravidanza/ puerperio/
allattamento.
Firma Datore di lavoro
______________________________ (Allegato 3)
Tabella n.1
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