IL CODICE DEONTOLOGICO (maggio 1999)
Articolo 1. Premessa
1.1. L'infermiere è l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma abilitante e
dell'iscrizione all'Albo professionale, è responsabile
dell'assistenza infermieristica.
1.2. L'assistenza infermieristica è
servizio alla persona e alla collettività. Si realizza
attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di
natura tecnica, relazionale ed educativa.
1.3. La responsabilità
dell'infermiere consiste nel curare e prendersi cura della
persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà
e della dignità dell'individuo.
1.4. Il Codice deontologico guida
l'infermiere nello sviluppo della identità professionale e
nell'assunzione di un comportamento eticamente responsabile.
E’ uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti
che può attendersi dall'infermiere.
1.5. L'infermiere, con la
partecipazione ai propri organismi di rappresentanza,
manifesta la appartenenza al gruppo professionale,
l'accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e
l'impegno a viverli nel quotidiano.
Articolo 2. Principi etici della
professione
2.1. Il rispetto dei diritti
fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione
è condizione essenziale per l'assunzione della responsabilità
delle cure infermieristiche.
2.2. L'infermiere riconosce la
salute come bene fondamentale dell'individuo e interesse della
collettività e si impegna a tutelarlo con attività di
prevenzione, cura e riabilitazione.
2.3. L'infermiere riconosce che
tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le
assiste indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale
ed economica, dalle cause di malattia.
2.4. L'infermiere agisce tenendo
conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della
cultura, etnia e sesso dell'individuo.
2.5. Nel caso di conflitti
determinati da profonde diversità etiche, l'infermiere si
impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. In
presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi
etici della professione e con la coscienza personale, si
avvale del diritto all'obiezione di coscienza.
2.6. Nell'agire professionale,
l'infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione
all'autonomia e al bene dell'assistito, di cui attiva le
risorse anche quando questi si trova in condizioni di
disabilità o svantaggio.
2.7. L'infermiere contribuisce a
rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso
ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua le
priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità
professionale.
Articolo 3. Norme generali
3.1. L'infermiere aggiorna le
proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la
riflessione critica sull'esperienza e la ricerca, al fine di
migliorare la sua competenza.
L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e
aggiornate, così da garantire alla persona le cure e
l'assistenza più efficaci.
L'infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove
ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al
fine di migliorare l'assistenza infermieristica.
3.2. L'infermiere assume
responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e
ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di
esperti. Riconosce che l'integrazione è la migliore
possibilità per far fronte ai problemi dell'assistito;
riconosce altresì l'importanza di prestare consulenza,
ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della
comunità professionale.
3.3. L'infermiere riconosce i limiti
delle proprie conoscenze e competenze e declina la
responsabilità quando ritenga di non poter agire con
sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione
e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha
esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive
di guida che possono costituire rischio per la persona.
3.4. L'infermiere si attiva per
l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività
quotidiana e ricorre, se necessario, alla consulenza
professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo
divenire della riflessione etica.
3.5. L'agire professionale non deve
essere condizionato da pressioni o interessi personali
provenienti da persone assistite, altri operatori, imprese,
associazioni, organismi. In caso di conflitto devono prevalere
gli interessi dell’assistito.
L'infermiere non può avvalersi di cariche politiche o
pubbliche per conseguire vantaggi per sé od altri.
L'infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità
conformi alla normativa vigente: è libero di prestare
gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga
occasionalmente.
3.6. L'infermiere, in situazioni di
emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi
tempestivamente per garantire l'assistenza necessaria. In caso
di calamità, si mette a disposizione dell'autorità
competente.
Articolo 4. Rapporti con la persona
assistita
4.1. L'infermiere promuove,
attraverso l'educazione, stili di vita sani e la diffusione di
una cultura della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete
di rapporti tra servizi e operatori.
4.2. L'infermiere ascolta, informa,
coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni
assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di
assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere
le proprie scelte.
4.3. L'infermiere, rispettando le
indicazioni espresse dall'assistito, ne facilita i rapporti
con la comunità e le persone per lui significative, che
coinvolge nel piano di cura.
4.4. L'infermiere ha il dovere di
essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le
influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione
con la persona.
4.5. L'infermiere, nell'aiutare e
sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le
informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il
livello di comunicazione alla capacità del paziente di
comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di
informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il
diritto alla scelta di non essere informato.
4.6. L'infermiere assicura e tutela
la riservatezza delle informazioni relative alla persona.
Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si
limita a ciò che è pertinente all'assistenza.
4.7. L'infermiere garantisce la
continuità assistenziale anche attraverso l'efficace gestione
degli strumenti informativi.
4.8. L'infermiere rispetta il
segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per
intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che
l'assistito ripone in lui.
4.9. L'infermiere promuove in ogni
contesto assistenziale le migliori condizioni possibili di
sicurezza psicofisica dell'assistito e dei familiari.
4.10. L'infermiere si adopera
affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica
sia evento straordinario e motivato, e non metodica abituale
di accudimento. Considera la contenzione una scelta
condivisibile quando vi si configuri l'interesse della persona
e inaccettabile quando sia una implicita risposta alle
necessità istituzionali.
4.11. L'infermiere si adopera
affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore
rispetto alle scelte terapeutiche, in relazione all'età ed al
suo grado di maturità.
4.12. L’infermiere si impegna a
promuovere la tutela delle persone in condizioni che ne
limitano lo sviluppo o l'espressione di sé, quando la
famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
4.13. L’infermiere che rilevi
maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve
mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare,
ove necessario, l'autorità competente.
4.14. L'infermiere si attiva per
alleviare i sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si
impegna a ricorrere all'uso di placebo solo per casi
attentamente valutati e su specifica indicazione medica.
4.15. L'infermiere assiste la
persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al
termine della vita, riconoscendo l'importanza del conforto
ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.
L'infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi
diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di
qualità della vita dell'assistito.
4.16. L'infermiere sostiene i
familiari dell’assistito, in particolare nel momento della
perdita e nella elaborazione del lutto.
4.17. L'infermiere non partecipa a
trattamenti finalizzati a provocare la morte dell'assistito,
sia che la richiesta provenga dall'interessato, dai familiari
o da altri.
4.18. L'infermiere considera la
donazione di sangue, tessuti ed organi un'espressione di
solidarietà. Si adopera per favorire informazione e sostegno
alle persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
Articolo 5. Rapporti professionali con
colleghi e altri operatori
5.1. L'infermiere collabora con i
colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo
specifico apporto all'interno dell'équipe.
Nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo
professionale contribuisce allo sviluppo delle competenze
assistenziali.
5.2. L'infermiere tutela la dignità
propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al
rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità
di opinione non ostacoli il progetto di cura.
5.3. L'infermiere ha il dovere di
autovalutarsi, e di sottoporre il proprio operato a verifica,
anche ai fini dello sviluppo professionale.
5.4. Nell'esercizio autonomo della
professione l'infermiere si attiene alle norme di
comportamento emanate dai Collegi Ipasvi.
5.5. L'infermiere tutela il decoro
del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il
rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria.
5.6. L'infermiere è tenuto a
segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento contrario
alla deontologia, attuato dai colleghi.
Articolo 6. Rapporti con le istituzioni
6.1. L'infermiere, ai diversi
livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le
politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di
garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'equo
utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo
professionale.
6.2. L'infermiere compensa le
carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato
alla cooperazione, nell'interesse dei cittadini e
dell'istituzione. L'infermiere ha il dovere di opporsi alla
compensazione quando vengano a mancare i caratteri della
eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato
professionale.
6.3. L'infermiere, ai diversi
livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi
provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a
ricreare la situazione più favorevole.
6.4. L'infermiere riferisce a
persona competente e all'autorità professionale qualsiasi
circostanza che possa pregiudicare l'assistenza
infermieristica o la qualità delle cure, con particolare
riguardo agli effetti sulla persona.
6.5. L'infermiere ha il diritto e il
dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui
sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la
qualità delle cure o il decoro dell'esercizio professionale.
Articolo 7. Disposizioni finali
7.1. Le norme deontologiche
contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro
inosservanza è punibile con sanzioni da parte del Collegio
professionale.
7.2. I Collegi Ipasvi si rendono
garanti, nei confronti della persona e della collettività,
della qualificazione dei singoli professionisti e della
competenza acquisita e mantenuta.